Riutilizzo materiali di scavo

Riutilizzo materiali di scavo nello stesso cantiere. Nella conversione in legge del decreto anti-crisi importanti novità su terre e rocce da scavo.

Con una nuova disposizione, introdotta dall'art. 10, comma 10-sexies, della legge 2/2009, viene finalmente fatta chiarezza sulla gestione delle terre da scavo, oggetto in precedenza di varie interpretazioni normative, con la definitiva esclusione dal regime dei rifiuti della terra non contaminata riutilizzata all'interno dello stesso cantiere.

Tra i materiali non considerati rifiuti ai sensi del D. Leg.vo 152/2006 (Codice dell'ambiente),

e dunque non rientranti nel campo di applicazione della Parte IV del medesimo decreto, sono ora inclusi il suolo non contaminato ed ogni altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzioni e destinato ad essere riutilizzato:
- a fini di costruzione;
- allo stato naturale;
- nel medesimo sito nel quale è stato scavato.

Per quanto riguarda invece il riutilizzo delle terre al di fuori del cantiere, restano valide le prescrizioni normative sancite dall'art. 186 dello stesso D. Leg.vo 152/2006.
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