l recupero dei centri storici compete solo agli architetti

16/03/2009 - È legittima la scelta, operata da un Comune piemontese, di riservare ai soli architetti la partecipazione ad un concorso di idee per la riqualificazione urbanistica e la valorizzazione di una piazza e di parte del centro storico. Lo afferma il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nella sentenza 616/2009.

Il ricorso è stato presentato da un ordine provinciale degli ingegneri che contestava la violazione della direttiva comunitaria n. 384 del 10 giugno 1985, recepita in Italia con il Dlgs 129/1992, e della Legge 62/2005 (legge comunitaria 2004). La Direttiva 384/1985 – affermano gli ingegneri – stabilisce, ai fini dell’esercizio delle attività attinenti ai servizi dell’architettura, l’equiparazione ai titoli di architetto, dei diplomi di laurea in ingegneria civile conseguiti in uno degli Stati membri. Quindi, mentre un cittadino di un altro Stato membro, che abbia conseguito la laurea in ingegneria civile nel suo Paese, potrebbe svolgere servizi attinenti all’architettura anche in Italia, un cittadino italiano, che abbia conseguito il titolo di ingegnere civile e relativa abilitazione professionale nel nostro Paese, non potrebbe svolgere in Italia i servizi di architettura, poiché l’art. 52, comma 2, del RD 2537/1925 (Regolamento delle professioni di ingegnere ed architetto) riserva ai soli architetti la progettazione delle opere connotate da rilevante carattere artistico o aventi ad oggetto il restauro degli edifici vincolati.
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