Definizioni (Dec. legislativo 30/5/2008)

Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) «energia»: qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile, inclusi elettricità, gas
naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, qualsiasi
combustibile da riscaldamento o raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e il
teleraffreddamento, carbone e lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione del
carburante per l'aviazione e di quello per uso marina, e la biomassa quale definita nella
direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;
c) «miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;
d) «risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
e) «servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo
necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti
dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;

f) «meccanismo di efficienza energetica»: strumento generale adottato dallo Stato o da autorità pubbliche per creare un regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
g) «programma di miglioramento dell'efficienza energetica»: attività incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
h) «misura di miglioramento dell'efficienza energetica»: qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
i) «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si
basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
l) «contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;
m) «finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte Governo Italiano - Comunicati stampa del Presidente del Consiglio http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/testo_int.asp?d=39177 09/06/2008
del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO;
n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di
risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
o) «strumento finanziario per i risparmi energetici»: qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
p) «cliente finale»: persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
q) «distributore di energia», ovvero «distributore di forme di energia diverse dall elettricità e dal gas»: persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricità, i quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r);
r) «gestore del sistema di distribuzione» ovvero «impresa di distribuzione»: persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del
caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o gas naturale;
s) «società di vendita di energia al dettaglio»: persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;
t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all interno dell area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente;
u) «certificato bianco»: titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell adempimento agli obblighi di cui all articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
v) «sistema di gestione dell energia»: la parte del sistema di gestione aziendale che
ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale;
z) «esperto in gestione dell energia»: soggetto che ha le conoscenze, l esperienza e la capacità necessarie per gestire l uso dell energia in modo efficiente;
aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell efficienza nell uso dell energia;
bb) «fornitore di servizi energetici»: soggetto che fornisce servizi energetici, che può essere uno dei soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa);
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cc) «Agenzia»: è la struttura dell ENEA di cui all articolo 4, che svolge le funzioni previste dall articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE.

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