Piano casa Piemonte: Tutte le modifiche nel rispetto della legge


Tutte le modifiche
nel rispetto della legge
«E’ una legge che lega strettamente la possibilità di allargare le cubature al raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico nel rispetto dei vincoli esistenti». Sergio Conti, assessore regionale all’Urbanistica, spiega così la filosofia che ispira la legge regionale numero 20 approvata dal Consiglio regionale l’8 di luglio. Si tratta delle norme che applicano in Piemonte il «piano casa» del governo Berlusconi. La Regione introduce procedure per la semplificazione in materia edilizia e urbanistica. Secondo Conti «la realizzazione del piano avrà positive ricadute economiche e occupazionali non solo nel settore edile ma anche in quello delle tecnologie energetiche». Ecco un vademecum per costruire rispettando la legge.

Fino a quando sono validi gli effetti di questa legge?
«Le disposizioni straordinarie entrano in vigore il 31 luglio e sono valide fino al 31 dicembre 2011. Si considerano validi i titoli edilizi e le denunce d'inizio attività presentati entro tale data. I Comuni hanno facoltà, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, di escludere tutto o parte del proprio territorio dall’applicazione delle disposizioni straordinarie che disciplinano gli ampliamenti e le demolizioni e ricostruzioni. Possono inoltre indicare quali parametri di piano regolatore non possono essere derogati».

Quali gli interventi di ampliamento edilizio realizzabili in deroga?
«La legge consente di realizzare interventi di ampliamento di case uni e bi-familiari a condizione che si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico nel rispetto dei requisiti minimi fissati o tramite la riduzione del 40% del fabbisogno di energia complessiva. E’ consentito in deroga un incremento massimo del 20% della volumetria esistente per un massimo di 200 metri cubi».

Ci sono altri limiti?
«Non è possibile superare i 1200 metri cubi di volumetria complessiva ad intervento compiuto».

Che cosa succede ai piani pilotis?
«Si potranno trasformare i piani pilotis in residenza, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie ed è prorogato di 10 anni il termine per recuperare i sottotetti esistenti».

Quali sono gli interventi ammessi sull’edilizia produttiva?
«C’è la possibilità di soppalcare gli edifici esistenti fino al 30% della superficie utile lorda (Sul) esistente e di ampliarli del 20% nel limite di 200 metri quadrati».

Quando si può demolire e ricostruire in deroga al piano regolatore?
«Il Comune potrà individuare edifici residenziali da riqualificare attraverso interventi di demolizione totale o parziale e relativa ricostruzione con un premio di cubatura fino ad un massimo del 35% del preesistente, a condizione che nella ricostruzione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale degli edifici secondo il Protocollo Itaca 2009».

Quali limiti dovranno essere osservati nelle aree vincolate?
«Gli interventi in deroga possono essere realizzati elevando l'altezza fino alla quantità necessaria per sopraelevare di un piano, senza derogare ai parametri qualitativi e all'indice di permeabilità dei suoli stabiliti nei piani regolatori, nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici. E’ vietato modificare la destinazione d’uso degli edifici interessati».

Ci sono zone dove non si può applicare la nuova normativa?
«Sì. Gli interventi in deroga non si possono applicare nei centri storici, nei parchi nazionali, nelle aree protette istituite con legge regionale e nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità III e negli abitati da trasferire o consolidare».

Una legge che rinnova anche le procedure di autorizzazione...
«L’uso della Dichiarazione d’inizio attività (Dia) viene esteso rispetto alle disposizioni statali vigenti. Vengono introdotti due tipi di controlli: preventivo e successivo».

Come funziona il controllo preventivo?
«E’ un controllo formale sugli atti allegati, sul contributo versato e sull’ammissibilità tra il tipo di intervento progettato e la sua attuazione attraverso la denuncia di inizio attività. La verifica è in mano al Comune e deve essere effettuata entro i 30 giorni intercorrenti tra la presentazione della denuncia e l'inizio dei lavori».

Come funziona il controllo successivo?
«Si effettua dopo l'inizio dei lavori ed entra nel merito della soluzione progettuale con il confronto tra il progetto approvato e l'opera in corso di realizzazione. Si verifica anche la legittimità dell’intervento rispetto alla normativa ed alla pianificazione urbanistica. La legge prevede l'obbligo per i Comuni di controllare a campione almeno il 20% degli interventi edilizi».

Si potrà intervenire su zone ad alto impatto per il paesaggio?
«Sono previste norme per il recupero e la riqualificazione del patrimonio esistente. Lo scopo è di sollecitare i Comuni a prevedere azioni partecipate, anche con premi di cubatura e attraverso tecniche di perequazione, per riqualificare gli edifici, legittimamente realizzati, ma ritenuti incongrui, in funzione di una maggiore efficienza energetica o a fini sociali. Il provvedimento riguarda tutte le tipologie edilizie».
Fonte: lastampa.it

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