Regione Venete: Piano casa Circolare esplicativa

Circolare esplicativa della Regione sul Piano Casa. Marangon ai Comuni: ora non ci sono più alibi
La giunta di palazzo Balbi ha dirama to, a firma del governatore Giancarlo Galan, la tanto invo cata «circolare esplicativa» del la legge a sostegno del settore delle costruzioni, approvata lo scorso luglio dal consiglio re gionale. È esplicativa, la circo lare, poiché affronta nel detta glio i principali dubbi affiorati in questi mesi negli uffici tecni ci comunali (e anche negli stu di professionali di architetti, ingegneri e geometri), fornen do agli interessati un’indicazio ne pratica per la corretta appli cazione del Piano. Pertanto, i Comuni ora do vrebbero procedere senza ulte riori incertezze all’adozione della legge per la parte di loro competenza: quelli che l’han no già fatto sono soltanto alcu ne decine, ma c’è tempo fino al 30 ottobre.

Tutti i dubbi La casistica dei quesiti irri solti, cui la circolare regionale ha fornito una risposta, era am pia e variegata. Il Piano casa, infatti, pur essendo essenzial mente una legge di tipo econo mico e finanziario, va a incide re profondamente su due com parti super-regolamentati co me l’urbanistica e l’edilizia, do ve Piani comunali si somma no a prescrizioni regionali e a norme generali. Ecco qualche esempio di problema e relativa soluzione indicata nella circolare. Caso primo: quando si dice che gli ampliamenti di cubatura previ sti dal Piano si estendono a tut ti «gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della leg ge », si precisa che per «esisten ti » si considerano anche quelli non ancora realizzati, ma il cui progetto sia stato presentato al Comune entro il 31 marzo scorso. Caso secondo: le case a schiera, al centro di quasi tutte le richieste di chiarimento avanzate dagli uffici tecnici co­munali ai quattro angoli della regione. A questo proposito, sia chiaro a tutti che: «L’am pliamento è ammesso in ma niera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appar tenenti alla schiera». Perciò, andranno rispettati il Codice ci vile e il regolamento condomi niale, in modo che gli interven ti edilizi «non ledano i diritti degli altri condomini - specifi ca la circolare - o creino proble mi strutturali o estetici». In so stanza, il progetto di amplia mento dovrà essere esteso al l’intero complesso edilizio. Caso terzo: poiché il «Piano casa», per il suo carattere di norma straordinaria (che, in fatti, avrà durata di soli due an ni), prevale sugli strumenti ur banistici esistenti e sulle altre leggi regionali che fossero eventualmente in contrasto, come ci si regolerà, per esem pio, con la sempre spinosa que stione della distanza minima tra edifici? Risponde la circola re: vengono fatte salve soltan to le disposizioni statali sulle distanze, cioè quelle previste nel Codice civile (5 metri) e nel Codice della strada. Si potrebbe continuare anco ra, ma i dettagli troppo tecnici li lasciamo ai professionisti del settore.

Il potere dei Comuni Rimane inteso che i Comu ni hanno la facoltà di decidere - sempre eccezion fatta per le prime case - se applicare o me no la legge regionale e, in caso affermativo, con quali limiti e in quali porzioni del loro terri torio. Qualunque sia la decisio ne, andrà formalizzata con una delibera entro il 30 otto bre. In caso di inerzia, la giun ta regionale potrà nominare entro 15 giorni un commissa rio che si sostituirà al sindaco nella convocazione del consi glio comunale, di modo che ci sia una esplicita manifestazio ne di volontà. Rimarca l’asses sore Marangon: «Ora ci sono tutte le condizioni per decide re, per cui la mancata adozio ne del Piano sarà solo una scel ta politica e non tecnica. I Co muni non sono stati scavalcati nella loro autonomia deciso ria, anzi, sono invitati a essere protagonisti: lo facciano, ma gari senza attendere l’ultimo giorno per deliberare».

Alessandro Zuin pprofondisci su corrieredelveneto.corriere.it
Inoltre dal sito della regione veneto:
Emanata dal Presidente della Giunta regionale la circolare esplicativa della Legge regionale n 14/2009 a sostegno del settore edilizio, impropriamente definita “Piano Casa”. Obiettivo della Circolare è fare chiarezza sull’interpretazione della normativa fornendo quegli strumenti utili sulla sua applicazione. Nel ribadire che la legge ha carattere straordinario, con durata limitata a due anni a partire dalla sua entrata in vigore e che prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, la circolare definisce alcun termini e concetti contenuti nella normativa. Innanzitutto si ribadisce che la legge è immediatamente applicabile solo alla “prima casa”, per quanto riguarda tutti gli altri edifici si devono attendere le delibere applicative dei Comuni, che hanno tempo fino al 30 ottobre per decidere. Per quanto riguarda la prima casa la circolare la definisce “edilizia di necessità”, richiamandosi ad una fattispecie già presente nella legislazione statale sia relativa alla materia edilizia, sia alla materia fiscale, consentendo in sede di immediata applicazione gli interventi in favore del proprietario o avente titolo che intendano procedere all’ampliamento della prima casa di abitazione e riducendo l’onerosità di tale interventi”. Per edilizia esistente si intendono tutti quegli edifici caratterizzati perlomeno dalla presenza delle strutture portanti e dalla copertura, oppure quegli edifici che siano già stati demoliti o siano in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché alla data di entrata in vigore della legge non siano già stati ricostruiti. Inoltre si considera “esistente” l’edificio non ancora realizzato, ma il cui progetto o richiesta di titolo abitativo siano stati presentati al Comune di competenza entro il 31 marzo 2009. Sono esclusi dal provvedimento tutti gli edifici anche parzialmente abusivi da demolire, così come quegli edifici esistenti in zone franose, a rischio idrogeologico o con instabilità geologica, oltre a quelli dei centri storici o vincolati. La circolare precisa anche che i benefici volumetrici del “Piano Casa” sono cumulabili a quelli del Piano Regolatore. “Con questa circolare – sottolinea l’Assessore all’Urbanistica e Politiche per il Territorio della Regione, Renzo Marangon – termina la parte amministrativa della legge 14, per cui ora non ci sono più alibi per quelle amministrazioni comunali che ancora non hanno adottato il cosiddetto Piano casa. Ci sono tutte le condizioni per decidere, per cui la non adozione sarà solo una scelta politica e non tecnica. Ribadisco – ha proseguito –per l’ennesima volta che quella della Regione non è una legge urbanistica, né una legge edilizia, ma solo una legge straordinaria per affrontare una crisi economica straordinaria e favorire l’economia venata. Tant’è che per rendere più rapida la sua applicazione abbiamo inserito norme semplici e chiare e ora fornito, semmai ce ne fosse bisogno, anche le relative indicazioni esplicative. I Comuni non sono stati scavalcati nella loro autonomia decisoria, anzi sono invitati ad essere protagonisti, i centri storici così come gli edifici di pregio mantengono tutte le tutele previste, per cui no a rimpalli di competenze che frenano opportunità e prospettive economiche e invito i Consigli comunali a non attendere la data del 30 ottobre per deliberare”.

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