Sicurezza del lavoratore nel luogo di lavoro D. Lgs 81/2008

Il decreto legislativo n 81 del 2008 è stato integrato con un nuovo decreto legislativo il 106 del 2009 che lo ha sostanzialmente e in buona parte cambiato. Il D.Lgs 81/2008 rappresenta a tutti gli effetti il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono state abrogate tutte le vecchie leggi, decreti, norme precedenti, tanto per chiarire il D.Lgs 494/96 non esiste più, è stato ricompreso dentro gli articoli del Testo unico D.Lgs. 81/2008.

Iniziamo subito con il chiarire cosa si intende per LAVORATORE:

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Più specificatamente si può leggere nel comma 1 dell'art. 2.

Gli obblighi del lavoratore invece riguardano innanzi tutto quello di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Continuando nell'art. 20 si specifica anche che i lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo
grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Il lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, alle dipendenze di un'impresa dovrà ricevere dal medico competente copia della cartella sanitaria e di rischio,(ALLEGATO 3A) ed essere informato su come dovrà conservarla. vedi art. 25.

Il lavoratore dovrà essere informato dal datore di lavoro riguardo a:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
Inoltre il datore di lavoro deve informale il lavoratore
a) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Per approfondimenti si veda l'art. 36.

Il lavoratore deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, deve ricevere una visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
ricevere una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.(specifiche ulteriori art. 41).

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza Maggiori specifiche art. 44.

Il lavoratore nelle varie fasi lavorative che eseguirà nella giornata lavorativa dovrà indossare e tenere dispositivi di protezione individuale, di seguito denominato DPI, allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi. (vedi art. 74)

Agli effetti delle disposizioni di cui ai CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI si intende per lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. (art. 89)

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