Le TETTOIE e annessi agricoli . Legge 38/99 Regione Lazio

Le tottoie sono da considerarsi a tutti gli effetti degli annessi agricoli anche se l'art. 55 della legge urbanistica della regione lazio non le cita espressamente fra i depositi, i magazzini le rimesse. le stalle e i ricoveri.
L'articolo del resto non si deve intendere come completamente esaustivo con i fabbricati citati, i quali devono invece intendersi come esempi chiarificatori per comprendere meglio la dicitura in senso lato di "annessi agricoli".

Sono da considerare annessi agricoli tutti quei manufatti che determinano una trasformazione del territorio e necessitano per l'attività agricola.
Una tettoia per riparare dalle piogge le balle di fieno (può anche essere di notevoli dimensioni, occupare svariati mq di superficie) non si può considerare che non eserciti una funzione strumentale e non metta in atto una trasformazione del territorio.
Quindi le tettoie vanno considerate delle nuove costruzioni e come tali necessitano del relativo Permesso a costruire (anche la giurisprudenza non esprime dubbi a riguardo).
L'ar. 55 fissa i limiti dimensionali di tali costruzioni riportando come parametri la superficie e l'altezza del manufatto.
Per poter derogare i limiti stabiliti dall'art. 55 sarà necessario presentare in Comune un Piano di Utilizzazione Agricola, PUA in base all'art. 57.

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