Soffitte sottotetti sopraelevazioni nel Lazio alla luce delle recenti leggi regionali

Nel Lazio con la legge n. 13 del 16 apr. 2009 si possono recuperare le superfici sottotetto che non siano state inserite nella volumetria residenziale dell'edificio, in sostanza le soffitte.
Affinchè si possa disporre di locali da adibire ad uso abitativo queste soffitte devono avere una altezza media di 2,40 m, tenendo presente che l'altezza minima dovrà essere almeno di 1,50 m (da pavimento alla falda del tetto).
Gli edifici ricadenti nelle zone territoriali A (centri storici) sono esclusi dal recupero (le soffitte in genere sono presenti per massima parte proprio nelle vecchie costruzioni, sicché già una gran parte di edifici non potranno beneficiarne).
I proprietari degli edifici situati nelle altre zone territoriali povranno presentare al Comune un progetto di ristrutturazione edilizia e quindi richiedere il permesso a costruire, nel progetto si dovrà tener conto di realizzare tutte quelle operazioni che favoriscano il risparmio energetico attraverso opportuni isolamenti termici, riuso delle acque di scarico e piovane, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel caso in cui non si raggiungano i limiti di altezza stabiliti, vedi sopra, è possibile ricorrere alla modifica del tetto in base alla legge 21/09 (piano casa) con l'art. 10 si specifica la modifica alla lettera f dell'ar. 3 della legge 13/09 e adesso risulta così definito:
"sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde esistenti, unicamente al fine di assicurare i parametri della presente legge, a condizione che non comportino un aumento superiore al 20% della volumetria del sottotetto esistente".
Il recupero del sottotetto esistente ai fini abitativi è consentito anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali adottati o vigenti.

Una considerazione a parte riguarda la realizzazione di un tetto su un edificio esistente con copertura a terrazzo (lastricato solare), in questo caso la sopraelevazione è ammessa ricorrendo alla legge Piano casa(ampliamento 20% della volumetria esistente sfruttando il volume coperto dalle falde di nuova copertura a tetto, tenendo sempre conto dei limiti di altezza, del risparmio energetico, utilizzo di energia da fonti rinnovabili e riutilizzo delle acque.
In più cosa da non sottovalutare, bisogna ricorrere all'adeguamento sismico dell'inter o edificio.
Ora viene da chiedersi: chi saranno gli intrepidi proprietari che si avventureranno in questa ultima modifica del fabbricato?
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