Competenze professionali tecnici laureati e diplomati – Sentenza Corte di Cassazione n.19292/2009

Con riferimento alla Sentenza della Suprema Corte n. 19292/2009 che, ribadendo alcuni
principi noti, nega definitivamente che vi possa essere qualunque forma di “subordinazione”
dell’architetto rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso, quello di
geometra) e determina con precisione le competenze dei tecnici diplomati, appare necessario ed
opportuno precisare ciò che la pronuncia citata ribadisce con nettezza:
· l’integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la
progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l’impiego del cemento armato,
rientra nella competenze esclusiva dell’ingegnere e dell’architetto;
· la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una
competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;
· i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere,
nell’espletamento dell’attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata
rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.
La Corte considera, come da tempo affermato dagli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri,
la progettazione una prestazione unitaria che deve essere espletata attraverso un
omogeneo livello di competenze.
Condividendone appieno i contenuti, si evidenzia che le sentenze, quando esse provengono
dalla Suprema Corte, assumono un ruolo di indirizzo giurisprudenziale, e costituiscono un
precedente che gli altri Giudici applicano a fattispecie analoghe a loro sottoposte.

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