costruzione di una piscina in zona agricola

Per quanto riguarda la costruzione di piscine REGIONE LAZIO “da destinare esclusivamente alla residenza", il principio ispiratore di tutta l’edificazione in zona agricola è espresso nell’art. 55, comma 1, della legge 38/99, secondo cui: “Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse. Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono realizzabili nelle zone C di cui all’articolo 56".

Appare quindi chiaro che la realizzazione di una piscina in zona agricola non è ammissibile.

Se il principio resta condivisibile in pratica si commettono delle discriminazioni fra categorie di lavoratori. l'agricoltore in genere abita dove lavora cioè in campagna, il medico , l'avvocato, il notaio, in genere abitano in città se hanno una villa possono costruirsi la piscina avendo il terreno necessario mentre come abbiamo visto se abiti in campagna la piscina non si può fare in quanto non utile alla conduzione del fondo.
sembra invece che costruire una piscina nell'area di rispetto circostante il casale a mio avviso non costituisce alcun danno all'ambiente e ricostituisce anche una certa libertà sulla proprietà al di là delle zone che spesso costituiscono vincoli che danneggiano pi che procurare quell'azione di salvaguardia del territorio.

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