Detrazione fiscale del 55%. Fabbricati esistenti

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.39/E del 1° luglio 2010, fornisce un chiarimento in merito alle detrazioni del 55% per interventi di riqualificazione energetica ( prevista dall'art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal Decreto attuativo della Finanziaria 2007 ): questa spetta solo per interventi realizzati su fabbricati esistenti; non possono quindi rientrare nell'agevolazione i lavori eseguiti su fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento, poichè in questo caso l'edificio è considerato come "nuova costruzione".
Nell'ipotesi di ampliamento (senza demolizione) di un fabbricato esistente, l'agevolazione può essere applicata solo sui lavori eseguiti sull'edificio esistente.

In quest'ultimo caso, comunque, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, previsti dall'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, poiché, per tali interventi, si deve individuare il fabbisogno di energia primaria annuo riferito all'intero edificio, comprensivo anche dell'ampliamento.

In presenza di un edificio oggetto di demolizione e ricostruzione, si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, in termini di sagome e volumetria, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione.

Circolare n.39/E del 1° luglio

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