Approvazione regolamenti edilizi comunali, iter

La Provincia verifica la compatibilità dei Regolamenti Edilizi, o delle loro varianti, rispetto ai criteri regionali ed alla normativa vigente.
A chi si rivolge:
Alle Amministrazioni Comunali.
Cosa fare:
I Comuni, ai fini della verifica di compatibilità dello schema di Regolamento edilizio, presentano istanza alla Provincia di Roma con allegata la seguente documentazione:
  • n. 3 copie Delibera Consiglio Comunale di adozione schema di Regolamento edilizio, conformi all’originale;
  • n. 1 originale schema Regolamento Edilizio;
  • n. 2 copie schema Regolamento Edilizio, conformi all’originale;
  • n. 1 copia elettronica schema Regolamento Edilizio.
Successivamente alla definitiva adozione del Regolamento edilizio, i Comuni trasmettono alla Provincia, allo stesso indirizzo, la seguente documentazione:
  • n. 2 copie Delibera Consiglio Comunale di adozione Regolamento edilizio, conformi all’originale;
  • n. 1 originale Regolamento Edilizio;
  • n. 1 copia Regolamento Edilizio, conforme all’originale;
  • n. 1 copia elettronica Regolamento Edilizio;
  • questionario soddisfazione cliente debitamente compilato.
Come opera la Provincia:
La Provincia di Roma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli schemi dei Regolamenti Edilizi o delle loro varianti adottati con delibera del Consiglio comunale, può far pervenire ai Comuni osservazioni sulla loro rispondenza ai criteri regionali ed alla normativa vigente proponendo eventuali modifiche.
I Comuni decorso il suddetto termine adottano i Regolamenti Edilizi, o le loro varianti, pronunciandosi motivatamente sulle eventuali osservazioni della Provincia.
Con l’adozione definitiva dei Regolamenti edilizi e la trasmissione dei relativi atti alla Provincia si conclude l’iter amministrativo.
Altre informazioni:
Portale Internet della Provincia di Roma - canale tematico Territorio e Tutela Ambientale
Riferimenti normativi:
  • Circolare Regione Lazio Assessorato Urbanistica e Casa n. 45/REC del 3.12.1999;
  • Art. 94 L.R. n. 14/1999;
  • Art. 71 L.R. Lazio, n. 38/1999;
  • D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

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