a che serve la Valutazione di Impatto Ambientale


La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa di verifica della compatibilità ambientale di un progetto, introdotta a livello europeo dalle direttive comunitarie  85/337/CEE  e 97/11/CE  e dalla normativa statale con il  D.Lgs. 152/2006,  modificato con il D.Lgs. 4/2008 (Parte II  Titolo III).

La Valutazione di Impatto Ambientale è finalizzata all’individuazione, descrizione e quantificazione degli effetti che una determinata  opera  potrebbe avere sull’ambiente.
Le opere soggette alla V.I.A. sono numerose e di vario genere: strade, ferrovie, porti, aeroporti, insediamenti industriali, centrali per la produzione di energia elettrica, elettrodotti, oleodotti, gasdotti ecc.
Essa rappresenta uno strumento per conseguire elevati livelli di tutela e qualità dell’ambiente; individua, descrive e valuta gli effetti diretti ed indiretti di un progetto  sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l’esercizio delle opere e degli impianti.

L’istanza del soggetto proponente, pubblico o privato, con allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, viene presentata all’autorità competente. Dalla data di presentazione decorrono i tempi per l’informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.
Contestualmente, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e sul  sito web dell’autorità competente. La pubblicazione a mezzo stampa deve contenere, oltre ad una breve descrizione del progetto e dei suoi principali impatti ambientali, l’indicazione  delle sedi presso cui possono essere consultati gli atti nella loro interezza (Provincia, Comune o altri Enti il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato al progetto) ed  i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. Di norma, entro 60 giorni dalla presentazione chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.


APPROFONDIMENTO V.I.A.

La Valutazione di Impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni del Titolo III Parte II del D.Lgs. 152/20006  aggiornato dal D.Lgs. 4/2008 , varie fasi. 
Sinteticamente possiamo individuare le principali in:

- una fase di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. 4/2008) in cui il proponente trasmette all’autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico  per i progetti elencati nell’allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni e i progetti inerenti modifiche di progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi per l’ambiente, nonché quelli di cui all’allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni.
Della trasmissione deve essere dato avviso sintetico, a cura del proponente, nella G.U. della Repubblica Italiana per i progetti ai competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della Regione per i progetti di competenza, nonché all’albo pretorio dei comuni interessati. Copia integrale degli atti deve essere depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso di progetti di competenza statale la documentazione deve essere depositata presso la sede delle Regioni  e delle Province dove è localizzato il progetto.
Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

- una fase di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art. 21 D.Lgs. 4/2008).  Sulla  base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il livello di dettaglio e le metodologie da adottare. Il proponente include nella documentazione l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto. 

- una fase di studio di impatto ambientale  (artt. 22 e 23 D.Lgs. 4/2008). Lo studio di impatto ambientale viene predisposto secondo le indicazioni di cui all’allegato VII del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione di cui all’art. 21, qualora attivata.   Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello stesso  inclusi gli elaborati grafici. Tutta la documentazione dovrà essere predisposta al fine di consentire una agevole comprensione da parte del pubblico e una facile riproduzione.  

- una fase di presentazione dell’istanza  e di consultazione (artt. 23 e 24  D.L.gs. 4/2008). L’istanza, con allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica,   viene presentata all’autorità competente. Dalla data di presentazione decorrono i tempi per l’informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione. Contestualmente del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e sul  sito web dell’autorità competente. La pubblicazione a mezzo stampa deve contenere, oltre ad una breve descrizione del progetto e dei suoi principali impatti ambientali,  l’indicazione  delle sedi presso cui possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed  i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. Entro 60 giorni dalla presentazione chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. L’autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un’inchiesta pubblica per l’esame dello  studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi che sono acquisiti e valutati ai fii del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

- una fase di valutazione dello studio di impatto ambientale e  degli esiti della consultazione  e decisione (artt. 25 e 26 D.Lgs. 4/2008). Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d’impatto ambientale sono svolte dall’autorità competente una volta acquisite le determinazioni, autorizzazioni, intese, concessioni licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale che devono essere rilasciate entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.  
Entro 150 giorni successivi alla presentazione dell’istanza l’autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento. Nel caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità l’autorità competente dispone, con atto motivato, il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori 60 giorni. Il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. L’autorità competente ove ritenga  rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni dispone il deposito delle stesse presso competente con le modalità previste per la consultazione (art. 24 c. 2 e 3). Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all’ulteriore corso della valutazione. L’interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.
Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale deve contenere le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso  può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. I progetti devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale.

- una fase della informazione sulla decisione (art. 27 D.Lgs. 4/2008).  Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale è pubblicato per estratto, a cura del proponente, sulla Gazzetta Ufficiale per i progetti statali o nel Bollettino Ufficiale della Regione per i progetti di rispettiva competenza, con indicazione dell’opera, dell’esito del provvedimento e dei luoghi ove si potrà consultarlo nella sua interezza. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Il provvedimento suddetto deve essere pubblicato per intero sul sito web  dell’autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria e delle valutazioni successive.

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