La scia dell'edilizia: testo completo della nota ministeriale

La Scia (segnalazione certificata d'inizio attività), prevista dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, si applica anche all'edilizia e a tutti gli interventi di costruzione prima assoggettati a Dia: quindi alle manutenzioni straordinarie, a restauri e risanamenti, alle ristrutturazioni edilizie "leggere". Non si applica invece agli interventi edilizi rilevanti soggetti ancora a permesso di costruire e Super-dia.

Questi in sintesi i primi chiarimenti pervenuti dal Ministero per la semplificazione normativa, ed espressi sotto forma di una nota esplicativa inviata il 16/9/2010 in risposta ai quesiti posti dalla Regione Lombardia. 

L'introduzione della Scia dà infatti luogo a dubbi interpretativi, soprattutto per il suo coordinamento con quanto previsto dal Testo Unico dell'edilizia. Ora la nota chiarisce che "la disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quello della Dia, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi".

Ulteriore chiarimento riguarda il caso di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, per i quali si stabilisce che "in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l'onore di acquisizione ed allegazione della segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto (...) non può essere sostituito dalla Scia".


NOTA MINISTERIALE

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