Come vengono semplificate le procedure: prevenzione incendi

Queste alcune delle novità introdotte nelle materie oggetto dei due Regolamenti.

Prevenzione incendi

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco vengono distinte in tre categorie, per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio.
  • Categoria A: attività a basso rischio e standardizzate. Viene eliminato il parere di conformità sul progetto;  sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I controlli successivi all’avvio dell’attività, definiti in base al rischio, avverranno a campione, con sopralluogo, entro 60 giorni; su richiesta sarà rilasciata una copia del verbale della visita tecnica.
  • Categoria B: attività a medio rischio La valutazione di conformità  dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni e i controlli successivi saranno a campione, anch’essi entro 60 giorni.
  • Categoria C: attività a elevato rischio Anche per queste la valutazione di conformità si dovrà ottenere  entro 60 giorni. I controlli successivi, con sopralluogo da farsi entro 60 giorni, avvengono su tutte le attività, con rilascio del Certificato di prevenzione incendi.   
Per garantire uniformità delle procedure e trasparenza dell'attività amministrativa le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione da allegare saranno disciplinate con decreto del Ministero dell'interno. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivitàè tenuto ad effettuare si effettua con una dichiarazione che attesta l'assenza di variazione nelle nelle condizioni di sicurezza antincendio, corredata dalla prescritta documentazione.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza in base alla L. 334/99.

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