DL Sviluppo: nuove norme per l'edilizia

SCIA, permesso di costruire, appalti e beni culturali nel Decreto-Legge Sviluppo
Il decreto-legge "Sviluppo" n.70 del 13 maggio 2011 è già in vigore ma dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni (12 luglio), pena la decadenza delle norme in esso previste. E' probabile che il Parlamento apporterà emendamenti. Il DL modifica il codice dei beni culturali e paesaggistici, il codice degli appalti pubblici e la disciplina dei titoli abilitativi in edilizia. In questo scritto mi limito a trattare gli aspetti di maggior interesse per gli architetti e gli ingegneri.

FINISCE LA TUTELA PER EDIFICI PUBBLICI TRA 50 E 70 ANNI. L'art. 4 comma 16 a) del decreto-legge sostituisce il comma 5 dell'art.10 del Codice dei beni culturali, elevando da 50 a 70 anni la soglia d'età oltre la quale sono sottoposti a un regime speciale i beni immobili di proprietà pubblica e delle persone giuridiche private senza scopo di lucro, compresi gli enti ecclesiastici. La tutela del Codice consiste principalmente in:
  • misure di protezione agli articoli da 20 a 28 ( 22 e 23 interventi edilizi);
  • misure di conservazione: articoli da 29 a 52;
  • norme sulla circolazione dei beni: articoli da 53 a 59 (art.54 beni inalienabili).
Con il prolungamento del termine da 50 a 70 anni, si sottraggono alla tutela prevista dal Dlgs 42/2004 un rilevante numero di immobili pubblici realizzati dopo il 1941. Fino ad oggi sono stati tutelati gli edifici precedenti al 1961. Con la nuova norma sono tutelati soltanto gli edifici costruiti prima del 1941. Salvo verifica delle date di costruzione (data di inizio o data di fine lavori ?) restano privi di tutela edifici che testimoniano la ricostruzione del dopoguerra, dal 1943 al 1961, edifici per servizi pubblici e interventi di edilizia residenziale pubblica di riconosciuto interesse e che già fanno parte della storia dell'architettura.
L'art.4 c.16 b) sposta a 70 anni il limite di età dei beni immobili oltre il quale vige la presunzione di interesse culturale. Per questi edifici è richiesta una verifica per rispondere alla definizione di bene culturale. La verifica è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei proprietari, da parte del Ministero per i Beni culturali.
In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale, i beni continuano ad essere soggetti alle disposizioni di tutela. Nel caso di verifica con esito negativo, invece, vengono esclusi dalla tutela. Sono pertanto liberamente alienabili ai sensi del Codice, art.12 c.4,5,6. Infatti l'art.4 c.16 c) del decreto-legge dispone l'inalienabilità dei beni immobili la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale (art.54 c.2 lettera a del Codice).

SILENZIO-ASSENSO SUL N.O. PAESAGGISTICO. L'art.4 c.16 lettera e) modifica il Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali). Con l'obiettivo di accelerare il federalismo demaniale, viene semplificato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica qualora il Comune abbia recepito negli strumenti urbanistici le prescrizioni del piano paesaggistico regionale e il ministero per i Beni culturali abbia valutato positivamente l'adeguamento. In tale caso il parere del soprintendente assume natura obbligatoria non vincolante, e si applica il silenzio-assenso: il parere viene considerato favorevole qualora non sia reso entro 90 giorni dalla ricezione degli atti di positiva verifica e di prescrizione d'uso emessi dalla Regione e dal ministero per i Beni culturali.

CODICE DEGLI APPALTI.
  • L'art.4 del DL 70/2011 introduce semplificazioni nella procedura di affidamento di appalti di lavori, aumentando da 500.000 a 1.000.000 l'importo entro il quale è consentito di appaltare senza bando di gara. Con legge 201/2008 la soglia era stata già innalzata una prima volta a 500.000 euro. E contro l'innalzamento a 500.000 si era già espressa l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici con relazione al Parlamento del 22.6.2010. L'Autorità, nell'analizzare le cause di inefficienze e corruzione negli appalti, aveva espresso l'esigenza di criteri di trasparenza e concorrenza, denunciando l'eccessivo ricorso agli appalti senza bando di gara. Questo ulteriore innalzamento a 1.000.000 (e a 1.5000.000 per la procedura ristretta semplificata) dimostra l'intendimento del Governo di privilegiare l'obiettivo di semplificazione procedurale rispetto alla lotta alla corruzione.
  • Lo stesso art.4 precisa che per gli appalti tra 500.000 e 1.000.000 occorre invitare almeno dieci ditte, mentre per quelli di importo inferiore basta invitarne cinque.
  • Viene anche innalzata da 1.000.000 a 1.500.000 la soglia degli appalti per la procedura ristretta semplificata, che non prevede la pubblicazione del bando.
  • Bandi di gara. Con il comma 4-bis, inserito nell'articolo 64 del Codice degli appalti, viene precisato che i bandi devono essere predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall'Autorità, sentite le categorie professionali interessate.
  • Le varianti disposte dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.132.4 del DLgs 163/2006, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, oltre a dover essere contenute nel 5 % dell'importo originario del contratto, devono trovare copertura nella somma stanziata al netto del 50 % dei ribassi d'asta. Ciò può contribuire a contenere l'aumento incontrollato dei costi.
  • Fatturato: l'art.4 c.2 lettera ll) proroga ancora al 31.12.2013 la possibilità per i professionisti di far valere,  per gli incarichi oltre 100.000 euro, i fatturati per lavori eseguiti nei migliori 5 anni degli ultimi 10 anni, invece dei lavori degli ultimi 5 anni, come stabilito dall'art.253 comma 15 bis del DLgs 163/2006 Codice degli appalti. Il DPCM 25.3.2011 aveva già previsto la proroga al 31.12.2011.  Questo provvedimento facilita la partecipazione dei professionisti alle gare, ma è temporaneo e comunque non risolve il problema dei requisiti di qualificazione dei liberi professionisti che restano troppo restrittivi e avvantaggiano i grossi studi di progettazione e le società di ingegneria.
  • Offerte anomale: sia per gli incarichi professionali che per le gare di lavori, sotto soglia, fino al 31.12.2013 è consentita, di fatto, l'esclusione automatica delle offerte anomale senza contraddittorio con il concorrente.

SCIA E PERMESSO DI COSTRUIRE. L'art.5 introduce importanti modifiche alle norme vigenti:
  • Permesso di costruire: ad eccezione dei casi di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, si applica il silenzio-assenso, invece dell'attuale silenzio-rifiuto, dopo 90 giorni dalla richiesta (150 giorni nei centri oltre 100.000 abitanti). Viene sostituito completamente l'art.20 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) e viene modificato l'art.21. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione asseverata del progettista abilitato che attesti la conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina di settore. In caso di falsa dichiarazione sono previste sanzioni.
  • SCIA: la Segnalazione d'inizio attività si applica agli interventi edilizi prima inclusi nella DIA. Ma non sostituisce la DIA alternativa al permesso di costruire (SuperDia). Si applica anche nelle zone sottoposte a vincolo, a condizione di integrare la SCIA con l'atto di assenso dell'amministrazione preposta. Per la SCIA in edilizia viene ridotto da 60 a 30 giorni il termine per l'esercizio del potere inibitorio da parte del comune. Inesplicabilmente, questo decreto-legge non prevede la modifica dell'articolo 22 del TUE che tratta la DIA. Perciò la DIA resta nel TUE, nonostante la legge 122/2010 art.49 c.4bis ne abbia dichiarato la sostanziale eliminazione. C'è il rischio di alimentare la confusione già generata da quei comuni cha hanno ritenuto che SCIA e DIA siano due titoli che coesistono.
  • Difformità. Il comma 2 a) 5) modifica l'articolo 34 del TUE prevedendo che nella definizione di parziale difformità del titolo abilitativo siano comprese le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure di progetto. La tolleranza non dovrebbe essere applicabile alle distanze minime stabilite dal codice civile e dal piano regolatore, ma la norma non chiarisce questo punto.
  • Relazione acustica. Il comma 5 semplifica la documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività edilizia o del rilascio del permesso di costruire, prevedendo che nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, la relazione acustica può essere sostituita con una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.
  • Strumenti urbanistici sul sito web. Ai sensi dei commi 6 e 7, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici devono essere pubblicati nei siti internet dei comuni. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
  • VAS. Il comma 8 semplifica le procedure di attuazione dei piani urbanistici, prevedendo che non è necessaria una ulteriore sottoposizione a Valutazione ambientale strategica (Vas) qualora non vi siano varianti rispetto al piano già  sottoposto a VAS.
  • Riqualificazione urbana (ex piano casa). I commi da 9 a 15 dell'art.5 hanno l'obiettivo di riqualificare le città, agevolando e incentivando gli interventi di sostituzione edilizia di immobili dismessi e quelli di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente. Sono consentite volumetrie aggiuntive, modifica di destinazioni d'uso semprechè compatibili fra loro, modifiche della sagoma dell'edificio. Le Regioni sono delegate a munirsi di proprie leggi  per regolare ed incentivare demolizioni e ricostruzioni. Il comma 10 precisa che gli interventi di riqualificazione non possono riferirsi a edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta ad eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo in sanatoria. Il comma 13 introduce alcune semplificazioni fino all'entrata in vigore delle leggi regionali, e cioè:
    a) rilascio del permesso di costruire derogando dal piano regolatore anche in relazione alla destinazione d'uso, purchè sia compatibile o complementare;
    b) approvazione dei piani attuativi di esecuzione del PRG da parte della Giunta invece che del Consiglio comunale.
    Il comma 14 prevede che, scaduto il termine per l'adozione delle leggi regionali, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario le norme statali legittimanti gli interventi edilizi di riqualificazione. In tal caso la volumetria aggiuntiva è realizzata in misura non superiore al 20% del volume dell'edificio se destinato a uso residenziale o al 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti a uso diverso. Le effettive volumetrie e superfici esistenti sono calcolate e asseverate da un tecnico abilitato. Resta fermo il rispetto di tutte le normative aventi incidenza sull'esercizio dell'attività edilizia. Analogamente a quanto previsto al comma 10, gli interventi non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta a eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo in sanatoria.

di Enrico Milone, architetto (LINK originale)
del 06.06.11

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