DECRETO 14 settembre 2011. Modalità applicative e documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati.


Art. 1.
Attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità
1. Sono attribuite le categorie catastali A/6 e D/10, rispettivamente, alle unità immobiliari ad uso abitativo e a quelle strumentali all'attività agricola, per le quali sussistono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
2. Viene istituita la classe "R", senza determinazione della rendita catastale, per le unità immobiliari ad uso abitativo, di cui al comma 1, censite nella categoria A/6.
3. La rendita catastale per le unità immobiliari strumentali all'attività agricola, censite nella categoria D/10, è determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.


Art. 2.
Presentazione delle domande di variazione, delle dichiarazioni in catasto e delle autocertificazioni... Continua

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