Istituzione di zone di protezione ecologica nel Mediterraneo


Su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Prestigiacomo, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 ottobre, un regolamento, sul quale è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, per l’istituzione di una Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e con esclusione dello Stretto di Sicilia.
In queste zone, lo Stato eserciterà la propria giurisdizione per proteggere e preservare l’ambiente marino, i mammiferi e le biodiversità dai rischi di catastrofi ecologiche dovute a scarichi di sostanze inquinanti da parte di navi mercantili o ad incidenti di navigazione, conformemente a quanto previsto anche dallaConvenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.
Nella zona di protezione ecologica le autorità italiane sono competenti in materia di controlli, di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni previste, conformemente alle norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore.
Esigenza primaria è prevenire gli scarichi di sostanze inquinanti in acque internazionali, ma comunque in prossimità delle coste italiane, tutelare il Mare Mediterraneo e il Mare Adriatico, considerate le caratteristiche geografiche ed oceanografiche che rendono l'ecosistema di questo mare particolarmente delicato ed esposto al danno causato dall'intenso traffico mercantile che vi si effettua, ma anche di porre l'Italia in una condizione di parità con gli altri Stati mediterranei che hanno già provveduto ad istituire delle zone di tutela oltre il limite del proprio mare territoriale.
Il raggiungimento di tali obiettivi potrà essere successivamente verificato, sotto il profilo ambientale, sulla base dei risultati raggiunti i n termini di prevenzione dai taluni specifici tipi di inquinamento (quali l'inquinamento marino da navi, l'inquinamento biologico conseguente a discarica di acque di zavorra, l'inquinamento da incenerimento dei rifiuti, da attività di esplorazione, lo sfruttamento dei fondali marini e l'inquinamento di tipo atmosferico) e in termini di effettiva protezione delle biodiversità, degli ecosistemi marini e del patrimonio nazionale subacqueo. Tale valutazione viene effettuata dalla Guardia Costiera e dagli altri soggetti istituzionali che già sono chiamati a vigilare il mare territoriale e le acque internazionali.
Destinatari diretti del provvedimento sono tutti quei soggetti, anche stranieri, responsabili delle tipologie di inquinamento indicate e coloro i quali sono chiamati a sanzionare tali condotte e a controllare il rispetto della normativa, tra cui, principalmente, il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera (perché è specializzata in materia di controllo ambientale e in polizia della pesca ma anche in quanto già dispone dei mezzi necessari per tale tipo di sorveglianza).
La vigilanza delle zone ecologiche sarà affidata agli stessi soggetti istituzionali che già sono chiamati a vigilare il mare territoriale e le acque internazionali per altre ragioni, tra i quali anche la Marina Militare, cui è affidato il servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, comprese quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale.
Fonti: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, UNESCO, Consiglio dei Ministri
osvaldo amari - www.governo.it

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