LEGGE SVILUPPO: SPORTELLO UNICO, SCIA, DIA, PdC, EDILIZIA LIBERA

Il decreto-legge per la crescita del Paese, n° 83 del 22 giugno 2012, è stato convertito nella legge 7 agosto 2012, n.134, G.U. n.187 del 11/8/2012- Suppl. Ordinario n.171. Ha subito molti emendamenti nel corso dell'iter parlamentare ed è stato approvato con voto di fiducia sul Governo. 


Di seguito metto in evidenza le innovazioni di maggior rilievo per gli architetti.
1. Sportello unico: raccoglie gli assensi di tutti gli enti.
L'art.13 stabilisce semplificazioni in merito ad autorizzazioni e pareri per l'attività edilizia. A tal fine modifica il DPR 380/2001 Testo unico dell'edilizia. Principale modifica è l'ampliamento delle funzioni dello sportello unico dell'edilizia. Che diventa l'unico punto di accesso per il privato interessato e che fornisce una unica risposta al posto di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
Lo sportello unico per l'edilizia fu istituito con l'art.5 del DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia. Compito: tenere i rapporti tra privati, amministrazione comunale e altre amministrazioni coinvolte per il rilascio di permessi edilizi, denunce di lavori edilizi ecc. A più di dieci anni dall'istituzione per legge, lo sportello unico funziona in molti comuni.
La sperimentazione fino ad oggi è stata limitata perché il privato ha spesso consegnato il progetto già munito di importanti nulla-osta o pareri, come quello dei beni culturali, o si è rivolto direttamente ai vigili del fuoco e alla Regione per i progetti in zona sismica. Impedendo ciò al privato, la legge Sviluppo fa una grande scommessa sullo sportello unico. Riusciranno i comuni ad organizzare lo sportello in modo da fornire un servizio efficiente e tempestivo? Oppure questa positiva innovazione finirà nella palude dell'inefficienza burocratica? La misura è opportuna, ma potrebbe anche avere un effetto anti-semplificazione. Occorre verificare in concreto la sua applicazione. Infatti, nel caso del permesso di costruire, il ritardo nei tempi di approvazione costituisce silenzio-rifiuto, con la conseguenza che il privato può rinunciare ai lavori o ricorrere al TAR. Va valutato anche il rischio di ingolfamento dei Tribunali regionali.
La disposizione decisiva è quella che obbliga le varie amministrazioni ad interloquire solo con lo sportello e non con il richiedente, al quale non devono trasmettere atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo. Ciò è stabilito nella modifica all'art.5 del TUE, che elenca, tra gli altri, i seguenti assensi qualora necessari per il permesso di costruire: parere ASL, parere vigili del fuoco, autorizzazione della Regione per costruzioni in zona sismica, parere per interventi edilizi su beni e immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, pareri di ordine idrogeologico.
2. Il comune non può pretendere documenti posseduti dalle amministrazioni. La legge Sviluppo inserisce nel TUE anche l'art.9 bis per stabilire che l'amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non può richiedere al privato attestazioni o perizie sull'autenticità di tali documenti. Così i progettisti non sono più obbligati ad allegare al progetto documenti di piano regolatore, catasto, precedenti permessi edilizi.
3. I Comuni hanno sei mesi di tempo per attivare le nuove procedure. Ma saranno sufficienti per far funzionare secondo criteri di efficienza, rapidità e correttezza lo sportello unico e tutti gli uffici che lo supportano?
4. Risorge la DIA. Viene modificato l'art.23 del TUE, sulla denuncia d'inizio attività, per stabilire che gli assensi di enti sono sostituibili da autocertificazioni o attestazioni di tecnici abilitati. Tuttavia ciò non è ammesso in casi di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, di zona sismica ecc. In tali casi gli assensi degli enti occorrono, ma devono essere richiesti dallo Sportello unico, a meno che non siano stati allegati alla denuncia come, in contrasto col nuovo testo dell'art.5, è ancora scritto nel comma 4 dell'art.23. Questa norma sembra far riemergere la DIA come titolo abilitativo, dopo che la legge istitutiva della SCIA in edilizia aveva dichiarato che la SCIA sostituisce la DIA in tutta la legislazione, ma non aveva espressamente cancellato la DIA dal TUE. Il legislatore aveva salvato la DIA solo per la tipologia della cosiddetta super-Dia.
5. SCIA. La semplificazione per la DIA viene applicata anche alla SCIA, con modifica all'art.19 della legge 241/1990.
6. Edilizia libera per lavori su edifici industriali. Questa è una vera norma per lo sviluppo. L'art.13 bis inserisce in edilizia libera (art.5 comma 2 del TUE) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa. Inoltre stabilisce che per tali opere nonché per i lavori di manutenzione straordinaria in genere, occorre comunicare al comune l'inizio dei lavori e i dati identificativi dell'impresa, allegando il progetto e la relazione di un tecnico abilitato, non dipendente dal committente o dall'impresa. Andrebbe però chiarito che non sono consentiti liberi interventi anche sulla strutture portanti (esclusi esplicitamente per la manutenzione straordinaria) e che la superficie utile non può essere incrementata realizzando altri piani sfruttando l'altezza interna. Poi, visto che è consentito anche modificare la destinazione d'uso, è assolutamente necessario chiarire che la destinazione non può essere cambiata in residenziale o ricettiva. Ma queste sono precisazioni che forse potrebbero essere definite dai singoli comuni nell'assumere le delibere di attuazioni di questa norma.
7. Compensi e tariffa negli appalti. L'art.5 della legge Sviluppo aggiunge un periodo al comma 2 dell'art.9 della legge 27/2012, che al comma 1 ha abrogato la tariffe professionali. Viene stabilito che i Parametri, che saranno fissati dal Governo per valutare i compensi professionali nell'ambito di vertenze giudiziarie, potranno essere utilizzati anche per calcolare l'importo da mettere a base di gara per l'affidamento di incarichi professionali di lavori pubblici. Limitatamente a tale fine, fino all'emanazione dei Parametri possono continuare ad essere utilizzate le abrogate tariffe professionali.
8. Ristrutturazione ed efficientamento energetico. La detrazione del 55% per le spese per gli interventi di risparmio energetico degli edifici è stata prorogata fino al 30 giugno 2013. Fino alla stessa data è stata innalzata, già con il DL 83/2012, dal 36% al 50% la soglia di detrazione Irpef per lavori di ristrutturazione edilizia di importo entro 96 mila euro per unità immobiliare (prima del 26 giugno era di 48 mila euro). Art.11.
9. Laurea magistrale. L'art.24 stabilisce contributi, tramite credito di imposta, per le imprese che fanno nuove assunzioni di personale tecnico con profili altamente qualificati, con laurea magistrale. Tra le lauree ammesse, LM4 architettura e ingegneria edile, LM12 design e LM23 ingegneria civile.
10. Altre norme. La legge tratta anche altre importanti questioni relative all'edilizia, come il ripristino IVA per cessioni e locazioni di nuove costruzioni (art.9), come le misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (art.10), l'obbligo di inserimento di punti di ricarica per autovetture elettriche nei nuovi edifici non residenziali di oltre 500 mq (art.17 quinquies). Particolare importanza per gli architetti potrebbe rivestire il Piano nazionale per le città, che dovrà essere predisposto dal Ministero delle infrastrutture, con l'obiettivo di riqualificare aree urbane, con particolare riferimento a quelle degradate (art.12).
di Enrico Milone, architetto
del 11.08.12 maggiori dettagli Architettiroma.it

Commenti