Impianti termici: le novità sugli scarichi introdotte dal D.L. 63/2013


Sono operative le novità per gli impianti termici installati negli edifici introdotte dal D.L. 63/2013 che ha sostituito il comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412 in materia di scarichi degli impianti termici negli edifici, già modificata di recente dal D.L. 179/2012.
Il nuovo comma 9 ed i succesivi 9-bis, 9-ter e 9-quater prevedono:
Gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. L'obbligo di scarico a tetto non è più, dunque, limitato ai soli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, come disposto dal D.L. 179/2012.
È possibile derogare a tale obbligo nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/08/2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica ...Impianti termici: le novità sugli scarichi introdotte dal D.L. 63/2013


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