Il nuovo decreto DM 11 Marzo 2008, che disciplina la detrazione fiscale del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, interviene sul precedente DM 19 febbraio 2007 "aggiornando" al 2010 le disposizioni e apportando alcune modifiche ai requisiti da rispettare per fruire delle detrazioni.
Tra le novità vi è il requisito secondo cui gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 devono avere l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la trasmittanza termica non superiori ai valori definiti dal nuovo decreto (DM 11 marzo 2008.)
Tra gli interventi agevolabili, oltre alla sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione, è aggiunta la sostituzione con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
La procedura per accedere all’agevolazione non cambia:
- per le spese sostenute nel 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel 2007, è necessario:a) acquisire l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica;b) trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet http://www.acs.enea.it/, ottenendo ricevuta informatica:1. i dati contenuti nell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, avvalendosi dello schema di cui all’allegato A al DM 19/02/2007, prodotto da un tecnico abilitato;2. la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e per l’installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all’allegato F del nuovo decreto.
L’attestato di certificazione energetica dovrà essere redatto utilizzando le procedure approvate dalle Regioni o quelle stabilite dai Comuni prima dell’8 ottobre 2005, il nuovo decreto aggiunge una terza alternativa: per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato va prodotto utilizzando le procedure e metodologie definite dal decreto interministeriale, e che contiene, in allegato, le Linee guida nazionali.
Novità anche per la determinazione dell’indice di prestazione energetica ai fini dell’attestato di qualificazione per gli interventi sull’involucro edilizio, per l’installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di riscaldamento fino a 100 kW: per i lavori realizzati a partire dal 2008, si può applicare, in alternativa al calcolo contenuto nell’allegato I del Dlgs 192/2005, la metodologia di cui all’allegato G al nuovo decreto.
Cambiano i valori limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da rispettare negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: il DM 19/02/2007 imponeva il conseguimento di un valore inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle all’allegato C al DM stesso; secondo il nuovo decreto, per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, tali valori non devono superare quelli definiti dal DM 11 marzo 2008. Lo stesso vale per il valore della trasmittanza termica in caso di interventi sull’involucro di edifici esistenti: nel 2008 i valori limite cui far riferimento non sono più quelli dell’allegato D al decreto 19/02/2007 ma quelli definiti dal DM 11 marzo 2008.
Il nuovo articolo 9-bis è dedicato alla ripartizione della detrazione: il contribuente sceglie irrevocabilmente di ripartire la detrazione in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci; viene inoltre disciplinato il caso di vendita, donazione o successione dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi.
L’articolo 9-ter interviene invece sulla procedura per usufruire della detrazione per interventi su coperture e pavimenti realizzati nel 2007: per questi interventi, attuati secondo i requisiti di trasmittanza termica individuati nella tabella 3 allegata alla Finanziaria 2007, come modificata dalla Finanziaria 2008 è possibile fruire della detrazione a condizione che l’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati siano inviati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.
Con l’articolo 11-bis viene stabilito che i parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione, sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori: ai lavori iniziati nel 2007 si applicano i parametri previsti all’articolo 1, commi 344 e 345 della Finanziaria 2007; per i lavori iniziati nel 2008 valgono quelli del DM 11 marzo 2008.Come già detto, il nuovo Decreto Ministeriale introduce l’allegato F contenente la scheda informativa per interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l’installazione di pannelli solari, e l’allegato G contenente uno schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio.
Tra le novità vi è il requisito secondo cui gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 devono avere l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la trasmittanza termica non superiori ai valori definiti dal nuovo decreto (DM 11 marzo 2008.)
Tra gli interventi agevolabili, oltre alla sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione, è aggiunta la sostituzione con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
La procedura per accedere all’agevolazione non cambia:
- per le spese sostenute nel 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel 2007, è necessario:a) acquisire l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica;b) trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet http://www.acs.enea.it/, ottenendo ricevuta informatica:1. i dati contenuti nell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, avvalendosi dello schema di cui all’allegato A al DM 19/02/2007, prodotto da un tecnico abilitato;2. la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e per l’installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all’allegato F del nuovo decreto.
L’attestato di certificazione energetica dovrà essere redatto utilizzando le procedure approvate dalle Regioni o quelle stabilite dai Comuni prima dell’8 ottobre 2005, il nuovo decreto aggiunge una terza alternativa: per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato va prodotto utilizzando le procedure e metodologie definite dal decreto interministeriale, e che contiene, in allegato, le Linee guida nazionali.
Novità anche per la determinazione dell’indice di prestazione energetica ai fini dell’attestato di qualificazione per gli interventi sull’involucro edilizio, per l’installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di riscaldamento fino a 100 kW: per i lavori realizzati a partire dal 2008, si può applicare, in alternativa al calcolo contenuto nell’allegato I del Dlgs 192/2005, la metodologia di cui all’allegato G al nuovo decreto.
Cambiano i valori limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da rispettare negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: il DM 19/02/2007 imponeva il conseguimento di un valore inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle all’allegato C al DM stesso; secondo il nuovo decreto, per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, tali valori non devono superare quelli definiti dal DM 11 marzo 2008. Lo stesso vale per il valore della trasmittanza termica in caso di interventi sull’involucro di edifici esistenti: nel 2008 i valori limite cui far riferimento non sono più quelli dell’allegato D al decreto 19/02/2007 ma quelli definiti dal DM 11 marzo 2008.
Il nuovo articolo 9-bis è dedicato alla ripartizione della detrazione: il contribuente sceglie irrevocabilmente di ripartire la detrazione in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci; viene inoltre disciplinato il caso di vendita, donazione o successione dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi.
L’articolo 9-ter interviene invece sulla procedura per usufruire della detrazione per interventi su coperture e pavimenti realizzati nel 2007: per questi interventi, attuati secondo i requisiti di trasmittanza termica individuati nella tabella 3 allegata alla Finanziaria 2007, come modificata dalla Finanziaria 2008 è possibile fruire della detrazione a condizione che l’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati siano inviati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.
Con l’articolo 11-bis viene stabilito che i parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione, sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori: ai lavori iniziati nel 2007 si applicano i parametri previsti all’articolo 1, commi 344 e 345 della Finanziaria 2007; per i lavori iniziati nel 2008 valgono quelli del DM 11 marzo 2008.Come già detto, il nuovo Decreto Ministeriale introduce l’allegato F contenente la scheda informativa per interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l’installazione di pannelli solari, e l’allegato G contenente uno schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio.
fonte: edilportale