Piano casa, la bozza della legge sull'urbanistica

INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER PROMUOVERE L’UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVE E RINNOVABILI

ART. 1 – FINALITA’
La Regione (indicare il nome) promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente.

ART. 2 – AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI ESISTENTI
Per le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli seguenti, i comuni possono autorizzare, in deroga alle previsioni dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali, l’ampliamento degli edifici esistenti, nei limiti del 20% del volume se destinati ad uso residenziale o assimilato e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. La parte in ampliamento deve essere realizzata in contiguità rispetto al fabbricato esistente, salvo che ciò non risulti materialmente o giuridicamente possibile, nel qual caso potrà anche concedersi la costruzione di un corpo edilizio separato, avente però carattere accessorio.
In caso di edifici composti da più unità immobiliari, l’ampliamento potrà essere chiesto ed ottenuto anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le norme che disciplinano il condominio negli edifici e fermo comunque restando il limite complessivo stabilito al comma 1.

ART. 3 – INTERVENTI PER FAVORIRE IL RINNOVAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989, che necessitano di essere adeguati agli odierni standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza e che, al tempo stesso, non siano soggetti a particolari forme di tutela, che ne impongano in tutto o in parte la conservazione.
Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, i comuni possono autorizzare, in deroga alle previsioni dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali, interventi di integrale demolizione e ricostruzione, anche su area diversa purché a ciò destinata dagli strumenti urbanistici, che prevedano aumenti fino al 30% del volume esistente per gli edifici residenziali o assimilati e fino al 30% della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso. La percentuale di cui al comma 2 può essere elevata fino al 35% in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.
Nel caso di ricostruzione su area diversa, l’area originariamente occupata dal fabbricato demolito dovrà essere gravata da un vincolo di inedificabilità ovvero ceduta gratuitamente all’amministrazione comunale per essere adibita a verde pubblico o a servizi.
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