Con la legge 13 del 16 aprile 2009, pubblicata sul Bollettino ufficiale numero 15 dello scorso 21 aprile, la Regione Lazio ha dettato nuove norme che consentono il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti. Tra i molteplici scopi di questa legge sono da evidenziare la limitazione del consumo di nuovo territorio, un più efficace utilizzo dei volumi esistenti e la possibilità di contenere i consumi energetici con appropriati interventi tecnologici.
Si potranno destinare ad uso residenziale i sottotetti pertinenti a edifici legittimamente realizzati o condonati non inclusi nelle zone territoriali omogenee “A”, nel rispetto delle misure minime di altezza, delle caratteristiche architettoniche dell’edificio e delle prescrizioni igienico-sanitarie. I progetti di recupero presentati ai sensi di questa legge, classificati come “ristrutturazione edilizia” e pertanto soggetti al rilascio del permesso a costruire, dovranno prevedere interventi di isolamento termico e risparmio idrico nonché l’installazione di impianti per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, tenendo presenti le tradizioni costruttive biosostenibili.
Le norme prevedono, tra le condizioni necessarie, un’altezza media dei locali di 2 metri e 40, riducibile a 2 metri e 20 per gli spazi accessori o di servizio. Nei comuni montani, l’altezza media è ridotta, per tutte le tipologie, a 2 metri e 20. In caso di soffitto non orizzontale l’altezza minima non potrà essere comunque inferiore a un metro e 50.
Nel caso in cui dal recupero del sottotetto si ricavi una nuova unità immobiliare, l’intervento sarà subordinato al reperimento di spazi per la realizzazione di nuovi parcheggi. La nuova abitazione, inoltre, nel caso non sia utilizzata come prima casa da parente in linea retta del proprietario, dovrà essere affidata con il sistema del canone concordato per almeno 8 anni, con l’obbligo di non venderla per cinque anni Gli interventi dovranno essere, infine, conformi alla legge regionale sulla bioedilizia, per quanto riguarda l’isolamento termico, il recupero delle acque piovane, il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.
vedi anche questo (legge)
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