Tra pochi giorni e precisamente dal 16 maggio 2009 entreranno in vigore alcuni adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che erano stati differiti a tale data con l’articolo 32 del decreto- legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito dalla legge n. 14/2009. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-02-2009)
Nello specifico si tratta di :
- comunicazione all’INAIL o all’IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo), dei dati, per fini statistici e informativi, relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), mentre a fini assicurativi, la trasmissione delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r) D.Lgs. 81/2008);
- data certa del Documento di Valutazione dei Rischi (articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008);
- divieto, in riferimento alla sorveglianza sanitaria, di effettuare le visite mediche preassuntive (articolo 41, comma 3, lettera a) D.Lgs. 81/2008).
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