Rendimento energetico in edilizia


E` in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il testo del decreto di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs 192/05 sul rendimento energetico in edilizia, già approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2009.
Si anticipano i principali contenuti del decreto che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in riferimento alla climatizzazione invernale ed estiva, ed alla preparazione dell'acqua calda sanitaria.
Il decreto, atteso da circa 3 anni, con alcune integrazioni e modifiche riprende quanto già disciplinato nell`allegato I al D.lgs 192/05, successivamente modificato ed integrato dal D.lgs 311/06 e dal D.lgs 115/08. Per gli aspetti legati alla certificazione energetica, bisogna ancora attendere i decreti sulle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica" e sui requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l`indipendenza degli esperti o degli organismi di certificazione.

L'analisi è a cura di ANCE, Associazione nazionale costruttori edili

METODOLOGIE DI CALCOLO
Per quanto riguarda le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici è stabilito che si deve fare riferimento alle norme della serie UNI/TS 11300, in particolare la UNI TS 11300-1 relativa alla "determinazione del fabbisogno di energia termica dell`edificio per la climatizzazione estiva ed invernale" e la UNI TS 11300-2 per la "determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria".
Le parti della norma ad oggi disponibili riguardano quindi la determinazione del fabbisogno di energia termica dell`edificio per la climatizzazione estiva ed invernale e la determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Non essendo quindi possibile determinare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva, per tale aspetto il decreto fissa solo i valori limite di fabbisogno termico, piu` avanti riportati. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui sopra (software commerciali), devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica calcolati abbiano uno scostamento massimo di piu` o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l`applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal CTI[1].

VALORI LIMITE DI PRESTAZIONE PER NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI
Nel caso di edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni di edifici esistenti [2] si deve procedere, in sede progettuale, alla determinazione:
· dell`indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi), verificando che risulti inferiore ai pertinenti valori contenuti nell`allegato C al D.lgs 192/05
· della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell`involucro edilizio (Epe,invol), verificando che non superi, per gli edifici residenziali (classe E1 del DPR 412/93)[3] - 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B - 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, F; ovvero, per tutti gli altri edifici - 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B - 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, F

PREVISIONI SPECIFICHE NEI CASI DI RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE STRAORDIANRIA
-articolo 3, comma 2) lettera c), numero 1 del D.lgs 192/05 E` fatto obbligo di verificare che i valori di trasmittanza termica delle parti oggetto di intervento non superino i valori delle relative tabelle contenute nell`allegato C al D.lgs 192/05. Il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati al punto 4, tabelle 4a e 4b, dell`allegato C al D.lgs 192/05[4]. continua su edilio.it

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