Autodichiarazione del proprietario DM 26.06.2009, Linee guida certificazione energetica

Dall'allegato A punto 9 Autodichiarazione del proprietario
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e ai soli fini di cui al comma 1bis, dell’articolo 6, del decreto legislativo,( 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, Omissis
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, Omissis
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.)
mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell’acquirente, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità
energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:
- l’edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti;

Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

Con questa eccellente risoluzione alla dotazione del certificato energetico i proprietari di vecchi edifici potranno bypassare i calcoli rilasciati dall'analisi energetica eseguiti da un tecnico che magari potrebbe constatare invece che il fabbricato o l'alloggio, o in generale l'unità immobiliare risulti di classe superiore e con adeguati interventi edilizi potrebbe mettere a conoscenza il futuro acquirente delle possibilità di risparmiare sui consumi ed eseguire i lavori di efficienza energetica.
E' però anche vero che edifici di vecchia realizzazione e con scarsa manutenzione negli anni difficilmente si discosterebbero da una fascia energetica bassa quindi con alti costi energetici per il raggiungimento del confort abitativo.

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