Debutto ufficiale anche per i certificatori. E soprattutto non più commistioni tra progettisti degli immobili e certificatori delle prestazioni energetiche. In prima linea, senza bisogno di corsi di abilitazione, ci saranno i progettisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dipendenti pubblici full time (per conto del proprio ente), liberi professionisti, società di ingegneria e studi associati. La formazione sarà necessaria invece per i tecnici con diploma: l’abilitazione per la certificazione arriverà solo dopo il superamento di un corso ad hoc.
Il decreto dello Sviluppo economico 26 giugno 2009 , con le Linee guida sulla certificazione energetica sdogana infatti le anticipazioni sui soggetti abilitati al rilascio dei certificati contenute nell’articolo 18, comma 6 del Dlgs 115/2008. Con l’entrata in vigore delle Linee guida, pubblicate sulla «Gazzetta» del 10 luglio, infatti, le Regioni che ancora non hanno una normativa in materia, potranno guardare a quelle disposizioni per la regolamentazione dei soggetti certificatori. Anche prima della pubblicazione del Dpr in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del Dlgs 192/05 relativo alle figure professionali della certificazione. Un provvedimento che, con più di tre anni di ritardo, dovrebbe ricevere il via libera da Palazzo Chigi nelle prossime settimane.
Decreto ministrero Sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. – Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10-7-2009
Fonte: Edilizia & Territorio, n. 27 13-18 luglio 2009
Estratto dell’Allegato III al D.lgs 115/2008:
Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
Sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.
Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.
Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano:
nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
Il decreto dello Sviluppo economico 26 giugno 2009 , con le Linee guida sulla certificazione energetica sdogana infatti le anticipazioni sui soggetti abilitati al rilascio dei certificati contenute nell’articolo 18, comma 6 del Dlgs 115/2008. Con l’entrata in vigore delle Linee guida, pubblicate sulla «Gazzetta» del 10 luglio, infatti, le Regioni che ancora non hanno una normativa in materia, potranno guardare a quelle disposizioni per la regolamentazione dei soggetti certificatori. Anche prima della pubblicazione del Dpr in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del Dlgs 192/05 relativo alle figure professionali della certificazione. Un provvedimento che, con più di tre anni di ritardo, dovrebbe ricevere il via libera da Palazzo Chigi nelle prossime settimane.
Decreto ministrero Sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. – Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10-7-2009
Fonte: Edilizia & Territorio, n. 27 13-18 luglio 2009
Estratto dell’Allegato III al D.lgs 115/2008:
Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
Sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.
Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.
Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano:
nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
Commenti