Una legge di semplificazione, la 133/2008, ha cancellato dal decreto sul rendimento energetico l'obbligo di allegare al rogito di compravendita la certificazione, facendo venire meno anche le sanzioni relative (nullità dell'atto). In sostanza, dal 1° luglio 2009 resta obbligatorio che il venditore disponga dell'attestato energetico, ma nulla si dice della sua consegna all'acquirente. Scomparsa del tutto, invece, l'imposizione di fare la certificazione energetica in caso di locazione e allegarla al contratto.
Laddove le norme regionali non dicano diversamente, la mancanza di controlli da parte dei notai (che possono comunque rogitare) e l'inesistenza di sanzioni porterà molti cittadini ad aggirare le leggi, senza rischiare nulla. Quindi, in questi casi, anche la certificazione energetica condominiale non attirerà più di tanto. Tuttavia le norme di alcune regioni (si veda la tabella in pagina) continuano a pretendere che la certificazione sia allegata ai rogiti di compravendita nonché ai contratti di locazione, a scadenze diverse. In Piemonte l'obbligo per gli affitti è scattato dal 1° luglio 2009. In Lombardia e in Emilia Romagna, invece, partirà dal 1° luglio 2010. Date ancora da determinare per Toscana e Valle d'Aosta. Non è finita: in Piemonte, in Lombardia e in Toscana sono previste anche sanzioni amministrative per i venditori e gli affittuari di immobili. Poiché i notai che lavorano in queste regioni (soprattutto in Lombardia) hanno avuto indicazioni dall'Ordine di pretendere le certificazioni, l'obbligo in caso di compravendite è assicurato anche quando mancano sanzioni. Per le locazioni, invece, occorrerebbe un ente addetto ai controlli, ma non si sa quale possa essere (di certo non l'ufficio del Registro, che ha funzioni solo fiscali). Quindi svicolare è più facile. Il tutto finché non interverrà la Commissione europea, emanando sanzioni a carico dell'Italia per inosservanza della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, come pare che stia succedendo. Fonte: ilsole24ore.it
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