Il 25 giugno scorso è entrato definitivamente in vigore il
DPR 2 aprile 2009, n. 59, "Regolamento di attuazione
dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione
della direttiva 002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia",pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 132 del 10
giugno. Si tratta di uno dei tre decreti attuativi, da tempo
attesi, per il completamento del Dlgs 192/2005.
Restano ancora da emanare il DPR di cui alla lettera c)
dell’articolo 4 comma 1 che dovrà definire i criteri di accreditamento
del certificatore e il decreto interministeriale
con le Linee guida nazionali per la certificazione energetica.
Le principali novità introdotte dal DPR 59/09
riguardano:
- Art. 3 – comma 1: adozione delle norme UNI/TS
11300 parte 1 e 2, ai fini delle verifiche delle prestazioni
energetiche previste dal Dlgs 192/05;
- Art. 4 – comma 1: per gli edifici di nuova costruzione e
nei casi di ristrutturazione complessiva, è sufficiente
procedere alla verifica dell'Ep limite, mentre non è più
richiesta la verifica delle trasmittanze delle singole
strutture (ex Dlgs 192- Allegato I – comma 1 lettera
c) né la verifica del rendimento medio stagionale
dell'impianto termico (ex Dlgs 192- Allegato I comma
1 lettera b);
- Art. 4 –comma 3: per gli edifici di nuova costruzione e
nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, viene introdotto
l'obbligo della verifica della prestazione energetica
per il raffrescamento estivo (relativa alla sola
parte involucro).
I limiti da rispettare, espressi come rapporto tra il
fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento
dell'edificio e la superficie utile, per gli edifici
residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni
d'uso, sono pari a:
Edifici residenziali:
40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;
Altri edifici:
14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
- Art. 4 – comma 12: ai fini della determinazione dell'energia
primaria (e dunque ai fini della verifica dell'Ep
limite) gli impianti alimentati a biomassa, sono equiparati
agli impianti alimentati da fonte rinnovabile, purché:
• abbiano un rendimento utile nominale minimo
conforme alla classe 3 della UNI EN 303-5;
• rispettino i limiti di emissione di cui all'allegato
IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152;
• utilizzino le biomasse di cui all'Allegato X alla
parte quinta del medesimo decreto.
Il successivo comma 13 introduce, opportunamente,
l'obbligo di verificare che, nel caso di impianti alimentati a
biomasse, le trasmittanze delle strutture che compongono
l'involucro rispettino i limiti di cui all'Allegato C del
Dlgs 192/05.
- Art. 4 – comma 15: sono introdotti requisiti più restrittivi,
nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni
di immobili pubblici o ad uso pubblico;
Art. 4 – comma 18: per gli edifici di nuova costruzione
e nelle ristrutturazioni, ai fini di limitare la temperatura
interna estiva, è introdotta la verifica della trasmittanza
periodica delle strutture opache orizzontali e
verticali.
Tale parametro consente di valutare la capacità delle
strutture di contenere l'oscillazione termica estiva tenendo
correttamente in considerazione non solo l'inerzia
termica ma anche il livello di isolamento.
- Art. 6: nel rispetto della clausola di cedevolezza di cui
all'art. 17 del Dlgs 192/05, è precisato che quanto riportato
nel decreto si applica alle regioni e alle province
autonome che non abbiano ancora adottato
propri provvedimenti per il recepimento della direttiva
2002/91/CE.
Per le regioni che hanno invece provveduto a legiferare
in materia, il comma 3 prevede l'adozione di misure atte
a favorire un graduale ravvicinamento dei provvedimenti
regionali con le norme statali.
- Art. 7: sono confermate le disposizioni del D.Lgs.
115/2008 in merito alla validazione degli strumenti di
calcolo. attraverso una verifica e dichiarazione resa
dal CTI o dall'UNI.
Per maggiori informazioni rivolgersi a: arch. Anna Martino
martino@cti2000.it. Fonte: CTI informa
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