L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia - Regione Lazio
L.R. 27 Maggio 2008, n. 6
Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di
bioedilizia (1)
SOMMARIO
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile
e di bioedilizia)
CAPO II APPLICAZIONI FONDAMENTALI DELLA SOSTENIBILITA’
ENERGETICO AMBIENTALE
Art. 3 (Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della
pianificazione territoriale ed urbanistica)
Art. 4 (Risparmio idrico)
Art. 5 (Fonti energetiche rinnovabili)
Art. 6 (Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili)
CAPO III PROTOCOLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
BIOEDILIZIA
Art. 7 (Protocollo regionale sulla bioedilizia)
Art. 8 (Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle
tecniche costruttive)
Art. 9 (Certificazione di sostenibilità degli interventi di
bioedilizia)
Art. 10 (Controlli e sanzioni)
Art. 11 (Prezzario e capitolato tipo prestazionale)
CAPO IV INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITA’
DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA
Art. 12 (Calcolo degli indici di fabbricabilità)
Art. 13 (Incentivi per interventi di bioedilizia)
Art. 14 (Contributi regionali per interventi di bioedilizia)
Art. 15 (Attività regionali formative ed informative)
Art. 16 (Sostenibilità energetico ambientale nell’edilizia
residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999,
n.12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in
materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 (Disposizione transitoria)
Art. 18 (Abrogazioni)
Art. 19 (Disposizione finanziaria)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, al fine di salvaguardare l’ambiente, il territorio e
la salute degli abitanti, promuove ed incentiva la sostenibilità
energetico-ambientale nella progettazione e realizzazione di opere
edilizie pubbliche e private, individuando e promuovendo l’adozione
e la diffusione di principi, modalità e tecniche proprie
dell’architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi compresi
quelli tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione definisce altresì un
sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici.
Art. 2
(Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di
bioedilizia)
1. Ai fini della presente legge per interventi di edilizia
sostenibile, di architettura sostenibile e di bioedilizia si
intendono gli interventi che soddisfano i seguenti requisiti:
a) perseguire uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio,
dell’ambiente urbano e dell’intervento edilizio;
b) tutelare l’identità storica degli agglomerati urbani e favorire
il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla
tradizione degli edifici;
c) favorire il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili;
d) realizzare risparmi sul consumo di acqua potabile, attraverso il
recupero e il riutilizzo delle acque piovane, il riutilizzo, per usi
compatibili, delle acque grigie e sistemi di trattamento delle acque
di scarico;
e) garantire il benessere, la salute e la sicurezza degli occupanti;
f) ricercare e applicare tecnologie edilizie sostenibili sotto il
profilo ambientale, economico e sociale al fine di soddisfare le
necessità del presente senza compromettere quelle delle future
generazioni;
g) utilizzare materiali, tecniche costruttive, componenti per
l’edilizia, impianti, elementi di finitura e arredi fissi
biocompatibili, sostenibili, ecologici e non nocivi per la salute;
h) privilegiare l’impiego di materiali e manufatti di cui sia
possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita
dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo
energetico.
CAPO II
APPLICAZIONI FONDAMENTALI DELLA SOSTENIBILITÀ
ENERGETICO AMBIENTALE
Art. 3
(Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti
della pianificazione territoriale ed urbanistica)
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica
regionale, provinciale e comunale, nonché i regolamenti edilizi,
nell’ambito dei rispettivi contenuti previsti dalla legge regionale
22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e
successive modifiche, perseguono e promuovono la sostenibilità
energetico ambientale nelle trasformazioni territoriali e
urbanistiche.
2. Ai fini di cui al comma 1, il processo di pianificazione
garantisce:
a) l’ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del
sistema produttivo;
b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo
con la sicurezza, l’integrità fisica e con la identità
storico-culturale del territorio stesso;
c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della
salubrità degli insediamenti;
d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi
naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di
mitigazione degli impatti;
e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando
l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o naturalistico,
privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la
sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e
riqualificazione;
f) il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori
climatici nonché la prevenzione dei rischi ambientali.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, fatto
salvo quanto previsto dalla l.r. 38/1999, gli strumenti della
pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e
comunale generale sono definiti anche sulla base di indagini
territoriali ed ambientali aventi lo scopo di valutare le
trasformazioni indotte nell’ambiente dai processi di urbanizzazione,
corredate da analisi di settore quali analisi dei fattori
ambientali, naturali e climatici del territorio, analisi delle
risorse ambientali, idriche ed energetiche con particolare
riferimento all’uso di fonti rinnovabili, analisi dei fattori di
rischio ambientale di natura antropica, analisi delle risorse e
delle produzioni locali.
Art. 4
(Risparmio idrico)
1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli organismi
competenti e sentite le commissioni consiliari competenti, individua
i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del
loro uso razionale, in particolare attraverso:
a) la predisposizione di misure atte a verificare la qualità e
l’efficienza delle reti di distribuzione, anche attraverso il
monitoraggio dei consumi;
b) l’individuazione di standard ottimali di riferimento per i
consumi di acqua potabile e per gli scarichi immessi nella rete
fognaria ed i relativi sistemi di controllo;
c) la promozione dell’utilizzo di tecniche di depurazione naturale;
d) l’utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e
grigie.
2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova
costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui
rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia) e successive modifiche è obbligatorio:
a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il
riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la
realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta,
filtraggio ed erogazione;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi
differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed
acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti
edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura
superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di
conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare
l’effetto noto come isola di calore.
3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni
culturali, ambientali e paesaggistici. Sono altresì fatti salvi, nel
caso di ristrutturazioni edilizie, eventuali impedimenti tecnici
adeguatamente documentati relativi agli interventi per il recupero
ed il riutilizzo delle acque piovane e grigie di cui al comma 2,
lettera a).
Art. 5
(Fonti energetiche rinnovabili)
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova
costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui,
rispettivamente, all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del
d.p.r. 380/2001, è obbligatoria l’installazione di impianti per il
ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico
sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW
per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i
fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione
superficiale di almeno 100 metri quadrati.
2. La progettazione degli interventi edilizi ai sensi del comma 1
deve curare l’integrazione con le strutture del fabbricato o del
quartiere.
3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni
culturali, ambientali e paesaggistici nonché eventuali impedimenti
tecnici adeguatamente documentati.
4. Per i titoli abilitativi relativi all’installazione di impianti
per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, si applica quanto
previsto dall’articolo 19, comma 4, della legge regionale 28
dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2008).
Art. 6
(Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili)
1. Al fine di preservare l’identità storica e culturale del
patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e
tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi
presenti negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale
e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi
dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi della
presente legge devono essere preservati.
2. Per gli interventi di recupero degli edifici di cui al comma 1, i
comuni adottano specifiche disposizioni per assicurare la
conservazione ed il ripristino degli elementi e delle soluzioni
costruttive proprie dell’architettura sostenibile e della
bioedilizia ovvero la sostituzione degli stessi con materiali che ne
mantengano inalterate le originali caratteristiche di
biocompatibilità.
CAPO III
PROTOCOLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA
Art. 7
(Protocollo regionale sulla bioedilizia)
1. Il protocollo regionale sulla bioedilizia, con le relative linee
guida di utilizzo, è lo strumento di cui si dota la Regione per
valutare e certificare la sostenibilità degli interventi edilizi di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r.
380/2001, attribuire agli stessi un punteggio e graduare i
contributi previsti dalla presente legge.
2. Il protocollo regionale è diviso in aree di valutazione,
corrispondenti alle varie tematiche da esaminare in sede di
valutazione degli interventi, e contiene, oltre alle condizioni
minime previste dal capo II, i requisiti di bioedilizia richiesti
con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e
qualitativa, con riferimento, in particolare:
a) alla qualità ambientale degli spazi esterni attraverso:
1) il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d’aria,
dell’inquinamento acustico, luminoso, atmosferico, elettromagnetico,
del suolo e delle acque, nonché la valutazione degli aspetti di
percezione sensoriale dell’ambiente costruito;
2) l’integrazione degli edifici con il contesto paesaggistico,
ambientale e geomorfologico;
3) l’integrazione degli edifici con la cultura locale attraverso il
mantenimento dei caratteri storici, materiali e costruttivi
tradizionali locali;
b) al risparmio delle risorse attraverso:
1) l’utilizzo di materiali da costruzione a limitato consumo
energetico nelle fasi di produzione, trasporto, montaggio e
dismissione, da selezionare in conformità ai criteri di cui
all’articolo 8, nonché il riutilizzo delle strutture esistenti;
2) l’utilizzo di dispositivi per la riduzione del consumo di energia
elettrica o per la produzione da fonti rinnovabili;
3) il contenimento dei consumi di acqua potabile negli edifici,
impianti e relative pertinenze attraverso il monitoraggio dell’uso e
l’installazione di adeguati dispositivi di riduzione;
4) la riduzione del consumo energetico per il riscaldamento ed il
raffrescamento dell’edificio, con l’ottimale inerzia e isolamento
termico dello stesso e l’uso di energie rinnovabili;
5) la realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento
efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e
dell’inerzia termica degli elementi costruttivi;
6) la riduzione dei consumi energetici per la produzione di acqua
calda sanitaria attraverso l’impiego di energie rinnovabili;
c) ai carichi ambientali degli edifici attraverso:
1) la riduzione dei rifiuti solidi da cantiere, da costruzione e da
demolizione;
2) il contenimento dei rifiuti liquidi, con sistemi di trattamento
delle acque di scarico e privilegiando il ricorso a tecniche di
depurazione naturale, la raccolta e recupero delle acque piovane,
per usi sia pubblici che privati, il riuso delle acque grigie,
l’aumento della capacità drenante delle superfici calpestabili;
3) la riduzione delle emissioni di gas;
d) alla qualità dell’ambiente interno attraverso l’elevazione del
comfort visivo, acustico, termico, della qualità dell’aria, interna
ed esterna con particolare riferimento al controllo della migrazione
del gas radon, la minimizzazione del livello dei campi elettrici e
magnetici;
e) alla qualità del servizio fornito dall’edificio relativamente
alla manutenzione edilizia ed impiantistica, attraverso l’adozione
di elementi di protezione dell’involucro esterno dell’edificio;
f) alla qualità della gestione, attraverso la disponibilità della
documentazione tecnica relativa all’edificio;
g) alla accessibilità e fruibilità dei servizi sociali di interesse
collettivo, anche attraverso l’integrazione con il trasporto
pubblico ed i sistemi di mobilità sostenibile e l’adozione di misure
per favorire il trasporto alternativo.
3. I requisiti individuati dal protocollo regionale relativamente al
consumo energetico dell’edificio sono determinati tenendo altresì
conto di quanto previsto dal d.lgs. 192/2005 concernente il
rendimento energetico nell’edilizia.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, adotta il Protocollo entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e provvede al relativo
aggiornamento con cadenza almeno biennale.
5. L’applicazione del protocollo regionale costituisce:
a) condizione per il rilascio della certificazione di cui
all’articolo 9 e per l’accesso agli incentivi ed ai contributi
previsti dagli articoli 13 e 14;
b) criterio di priorità per l’accesso da parte degli enti locali ai
finanziamenti previsti dalla normativa regionale in materia di
pianificazione territoriale e urbanistica, di edilizia, di lavori
pubblici.
6. Ai fini di cui al comma 5, il protocollo regionale, oltre a
disciplinare l’attribuzione dei punteggi, definisce altresì soglie
minime di valutazione al di sotto delle quali non è previsto il
rilascio della certificazione e l’accesso agli incentivi ed ai
contributi.
Art. 8
(Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche
costruttive)
1. Negli interventi edilizi da realizzare in conformità al
protocollo regionale è previsto l’uso di materiali da costruzione,
componenti per l’edilizia, impianti, elementi di finitura, arredi
fissi e tecnologie costruttive che siano:
a) selezionati tra quelli ecocompatibili, con ridotti valori di
energia e di emissioni di gas serra inglobati, non nocivi per la
salute; tali requisiti devono permanere per l’intero ciclo di vita
del fabbricato;
b) riciclati, riciclabili, di recupero, prodotti con un basso
bilancio energetico ambientale, di provenienza locale.
2. I requisiti di qualità di cui al comma 1 costituiscono i criteri
per la redazione del capitolato tipo e del prezzario regionale di
cui all’articolo 11.
Art. 9
(Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia)
1. La certificazione della sostenibilità degli interventi di
bioedilizia è un sistema di procedure univoche e normalizzate che
utilizza il protocollo e le relative linee guida per valutare sia il
progetto che l’edificio realizzato.
2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e
ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al
d.lgs. 192/2005, per la quale sono parimenti utilizzati le modalità
e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 7 della presente
legge, con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel
citato decreto.
3. Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato, su
richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore
dell’intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e
alla direzione lavori, accreditato ai sensi del comma 4, lettera c).
Il certificato è affisso nell’edificio in luogo facilmente visibile.
4. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, lettera b) dello Statuto, sentita la competente commissione
consiliare, definisce:
a) la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della
certificazione di sostenibilità degli edifici;
b) le procedure, le modalità ed i tempi per l’effettuazione dei
controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di
realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine di
accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata;
c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio
della certificazione di sostenibilità degli edifici comprensivo
dell’individuazione dei relativi requisiti professionali, in
coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto
stabilito dall’articolo 4 del d.lgs. 192/2005, nonché le modalità di
controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti
requisiti e sull’attività certificatoria.
5. L’applicazione del protocollo e l’acquisizione del certificato di
sostenibilità è obbligatoria per gli interventi relativi agli
immobili di proprietà della Regione.
Art. 10
(Controlli e sanzioni)
1. I controlli previsti dall’articolo 9, comma 4, lettera b), sono
effettuati dai comuni, anche in raccordo con la Regione. Qualora
dagli stessi risultino difformità, il comune ingiunge al soggetto
attuatore o al proprietario di effettuare i lavori necessari per
rendere uniforme l’intervento a quanto dichiarato ai fini della
certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia. In
caso di inottemperanza, il comune:
a) provvede ad effettuare le necessarie comunicazioni alla Regione
ai fini della revoca della certificazione di sostenibilità degli
interventi di bioedilizia rilasciata, nonché della revoca della
concessione o della erogazione dei contributi di cui all’articolo
14;
b) provvede alla revoca degli eventuali incentivi concessi ai sensi
dell’articolo 13.
2. I controlli previsti dall’articolo 9, comma 4, lettera c), sono
effettuati dalla Regione. Nel caso in cui vengano meno i requisiti
previsti per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio
della certificazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera c),
ovvero nel caso di rilascio di certificazioni irregolari, i soggetti
decadono dall’accreditamento medesimo e la Regione ne segnala
l’operato al rispettivo ordine professionale.
Art. 11
(Prezzario e capitolato tipo prestazionale)
1. La Regione adotta un capitolato tipo prestazionale per la
realizzazione degli interventi di bioedilizia e nell’ambito del
tariffario regionale dei prezzi per la realizzazione di opere edili
istituisce un’apposita sezione dedicata alla bioedilizia.
2. I requisiti di qualità dei materiali da costruzione di cui
all’articolo 8 costituiscono i criteri per la redazione del
capitolato e del prezzario di cui al comma 1.
CAPO IV
INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ
DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA
Art. 12
(Calcolo degli indici di fabbricabilità)
1. Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo
energetico, i comuni prevedono, per la determinazione dell’indice di
fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando
il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente,
lo scomputo:
a) del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano
esse tamponature o muri portanti, per la parte eccedente 30
centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri;
b) del maggior spessore dei solai intermedi e di copertura, per la
parte eccedente 30 centimetri e, rispettivamente, fino ad un massimo
di 15 e 25 centimetri;
c) delle serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di
dimensioni non superiori al 15 per cento della superficie utile
dell’unità abitativa realizzata;
d) degli altri maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso
l’isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell’energia
solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi
energetici o del rumore proveniente dall’esterno.
2. Il contenimento del consumo energetico realizzato con gli
interventi di cui al comma 1 deve essere dimostrato nell’ambito
della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo,
anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005.
3. I comuni applicano lo scomputo dei maggiori volumi realizzati ai
sensi del comma 1 anche ai fini della determinazione del contributo
di costruzione per il rilascio del permesso di costruire.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sono applicabili anche agli
interventi di recupero degli edifici esistenti, a condizione che
siano salvaguardati gli elementi costruttivi e decorativi di pregio
storico ed artistico nonché gli allineamenti o conformazioni
diverse, orizzontali, verticali, e le falde dei tetti che
caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica
formazione.
5. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adeguano i propri regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui al comma 1. In mancanza di adeguamento, le
suddette disposizioni trovano comunque applicazione.
Art. 13
(Incentivi per interventi di bioedilizia)
1. I comuni prevedono, per gli interventi edilizi conformi al
protocollo regionale, la riduzione degli oneri di urbanizzazione
secondaria e del costo di costruzione, in misura crescente in
relazione al livello di sostenibilità energetico-ambientale e
comunque fino ad un massimo del 50 per cento, ovvero adottano, in
riferimento agli edifici a maggiori prestazioni
energetico-ambientali, altre forme di incentivazione.
2. La riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria può essere
cumulata ad eventuali altre riduzioni sui medesimi, previste dalla
normativa vigente.
3. Gli incentivi di cui al presente articolo sono cumulabili con gli
altri contributi previsti dall’articolo 14 e dalla normativa
vigente.
Art. 14
(Contributi regionali per interventi di bioedilizia)
1. La Regione, al fine di incentivare la realizzazione di interventi
edilizi in conformità ai contenuti del protocollo regionale, concede
contributi a soggetti pubblici e privati nella misura massima,
rispettivamente, del 50 e del 20 per cento del costo complessivo
dell’intervento.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 9 sono stabiliti i criteri
e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di
cui al comma 1.
Art. 15
(Attività regionali formative e informative)
1. La Regione, al fine di favorire la diffusione e la conoscenza dei
principi della sostenibilità energetico ambientale nell’edilizia,
promuove:
a) anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati,
specifici corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione
professionale rivolti, in particolare, agli enti locali, alle
aziende territoriali per l’edilizia residenziale, alle imprese ed ai
liberi professionisti;
b) iniziative culturali, studi e ricerche sulle tecniche e sui
criteri costruttivi dell’architettura sostenibile e della
bioedilizia, anche mediante intese o collaborazioni con le
università, le istituzioni scolastiche e formative, gli ordini
professionali, le associazioni di categoria interessate, gli enti di
ricerca;
c) anche in collaborazione con gli enti locali, concorsi di idee o
progettazioni per la realizzazione di interventi di architettura
sostenibile e di bioedilizia;
d) campagne informative per la diffusione di una cultura dell’uso
responsabile del territorio e del costruire, finalizzate al rispetto
dell’ambiente ed al risparmio energetico.
2. La Regione realizza, altresì, sul proprio sito internet, anche
attraverso convenzioni con gli enti pubblici interessati, uno
sportello informativo sulla architettura sostenibile e sulla
bioedilizia.
Art. 16
(Sostenibilità energetico ambientale nell’edilizia residenziale
pubblica. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12
“Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in
materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 12/1999, come
modificato dal comma 2 del presente articolo, riserva una quota dei
fondi da ripartire a favore di interventi di edilizia residenziale
pubblica da realizzare in conformità al protocollo regionale di cui
all’articolo 7.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 12/1999 è inserito il
seguente:
“2bis. Una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse
finanziarie disponibili di cui al comma 2, lettera a) è riservata
agli interventi di nuova realizzazione e di recupero conformi al
protocollo regionale sulla bioedilizia, ripartita in base al
punteggio attribuito dall’applicazione del suddetto protocollo”.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
(Disposizione transitoria)
1. Ai titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui
agli articoli 4, comma 2, 5 e 12, richiesti e non ancora rilasciati
alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la
disciplina normativa previgente.
Art. 18
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati:
a) la legge regionale 8 novembre 2004, n. 15 (Disposizioni per
favorire l’impiego di energia solare termica e la diminuzione degli
sprechi idrici negli edifici);
b) i commi 6 e 7 dell’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre
2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008).
Art. 19
(Disposizione finanziaria)
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione
della presente legge viene istituito, nell’ambito dell’UPB E62, un
capitolo denominato “Disposizioni in materia di architettura
sostenibile e di bioedilizia” con lo stanziamento di 500 mila euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Ai relativi oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante
riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo E62516.
Note:
(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
del 7 giugno 2008, n. 21
Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di
bioedilizia (1)
SOMMARIO
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile
e di bioedilizia)
CAPO II APPLICAZIONI FONDAMENTALI DELLA SOSTENIBILITA’
ENERGETICO AMBIENTALE
Art. 3 (Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della
pianificazione territoriale ed urbanistica)
Art. 4 (Risparmio idrico)
Art. 5 (Fonti energetiche rinnovabili)
Art. 6 (Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili)
CAPO III PROTOCOLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
BIOEDILIZIA
Art. 7 (Protocollo regionale sulla bioedilizia)
Art. 8 (Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle
tecniche costruttive)
Art. 9 (Certificazione di sostenibilità degli interventi di
bioedilizia)
Art. 10 (Controlli e sanzioni)
Art. 11 (Prezzario e capitolato tipo prestazionale)
CAPO IV INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITA’
DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA
Art. 12 (Calcolo degli indici di fabbricabilità)
Art. 13 (Incentivi per interventi di bioedilizia)
Art. 14 (Contributi regionali per interventi di bioedilizia)
Art. 15 (Attività regionali formative ed informative)
Art. 16 (Sostenibilità energetico ambientale nell’edilizia
residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999,
n.12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in
materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 (Disposizione transitoria)
Art. 18 (Abrogazioni)
Art. 19 (Disposizione finanziaria)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, al fine di salvaguardare l’ambiente, il territorio e
la salute degli abitanti, promuove ed incentiva la sostenibilità
energetico-ambientale nella progettazione e realizzazione di opere
edilizie pubbliche e private, individuando e promuovendo l’adozione
e la diffusione di principi, modalità e tecniche proprie
dell’architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi compresi
quelli tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione definisce altresì un
sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici.
Art. 2
(Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di
bioedilizia)
1. Ai fini della presente legge per interventi di edilizia
sostenibile, di architettura sostenibile e di bioedilizia si
intendono gli interventi che soddisfano i seguenti requisiti:
a) perseguire uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio,
dell’ambiente urbano e dell’intervento edilizio;
b) tutelare l’identità storica degli agglomerati urbani e favorire
il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla
tradizione degli edifici;
c) favorire il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili;
d) realizzare risparmi sul consumo di acqua potabile, attraverso il
recupero e il riutilizzo delle acque piovane, il riutilizzo, per usi
compatibili, delle acque grigie e sistemi di trattamento delle acque
di scarico;
e) garantire il benessere, la salute e la sicurezza degli occupanti;
f) ricercare e applicare tecnologie edilizie sostenibili sotto il
profilo ambientale, economico e sociale al fine di soddisfare le
necessità del presente senza compromettere quelle delle future
generazioni;
g) utilizzare materiali, tecniche costruttive, componenti per
l’edilizia, impianti, elementi di finitura e arredi fissi
biocompatibili, sostenibili, ecologici e non nocivi per la salute;
h) privilegiare l’impiego di materiali e manufatti di cui sia
possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita
dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo
energetico.
CAPO II
APPLICAZIONI FONDAMENTALI DELLA SOSTENIBILITÀ
ENERGETICO AMBIENTALE
Art. 3
(Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti
della pianificazione territoriale ed urbanistica)
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica
regionale, provinciale e comunale, nonché i regolamenti edilizi,
nell’ambito dei rispettivi contenuti previsti dalla legge regionale
22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e
successive modifiche, perseguono e promuovono la sostenibilità
energetico ambientale nelle trasformazioni territoriali e
urbanistiche.
2. Ai fini di cui al comma 1, il processo di pianificazione
garantisce:
a) l’ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del
sistema produttivo;
b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo
con la sicurezza, l’integrità fisica e con la identità
storico-culturale del territorio stesso;
c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della
salubrità degli insediamenti;
d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi
naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di
mitigazione degli impatti;
e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando
l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o naturalistico,
privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la
sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e
riqualificazione;
f) il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori
climatici nonché la prevenzione dei rischi ambientali.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, fatto
salvo quanto previsto dalla l.r. 38/1999, gli strumenti della
pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e
comunale generale sono definiti anche sulla base di indagini
territoriali ed ambientali aventi lo scopo di valutare le
trasformazioni indotte nell’ambiente dai processi di urbanizzazione,
corredate da analisi di settore quali analisi dei fattori
ambientali, naturali e climatici del territorio, analisi delle
risorse ambientali, idriche ed energetiche con particolare
riferimento all’uso di fonti rinnovabili, analisi dei fattori di
rischio ambientale di natura antropica, analisi delle risorse e
delle produzioni locali.
Art. 4
(Risparmio idrico)
1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli organismi
competenti e sentite le commissioni consiliari competenti, individua
i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del
loro uso razionale, in particolare attraverso:
a) la predisposizione di misure atte a verificare la qualità e
l’efficienza delle reti di distribuzione, anche attraverso il
monitoraggio dei consumi;
b) l’individuazione di standard ottimali di riferimento per i
consumi di acqua potabile e per gli scarichi immessi nella rete
fognaria ed i relativi sistemi di controllo;
c) la promozione dell’utilizzo di tecniche di depurazione naturale;
d) l’utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e
grigie.
2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova
costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui
rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia) e successive modifiche è obbligatorio:
a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il
riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la
realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta,
filtraggio ed erogazione;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi
differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed
acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti
edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura
superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di
conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare
l’effetto noto come isola di calore.
3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni
culturali, ambientali e paesaggistici. Sono altresì fatti salvi, nel
caso di ristrutturazioni edilizie, eventuali impedimenti tecnici
adeguatamente documentati relativi agli interventi per il recupero
ed il riutilizzo delle acque piovane e grigie di cui al comma 2,
lettera a).
Art. 5
(Fonti energetiche rinnovabili)
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova
costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui,
rispettivamente, all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del
d.p.r. 380/2001, è obbligatoria l’installazione di impianti per il
ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico
sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW
per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i
fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione
superficiale di almeno 100 metri quadrati.
2. La progettazione degli interventi edilizi ai sensi del comma 1
deve curare l’integrazione con le strutture del fabbricato o del
quartiere.
3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni
culturali, ambientali e paesaggistici nonché eventuali impedimenti
tecnici adeguatamente documentati.
4. Per i titoli abilitativi relativi all’installazione di impianti
per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, si applica quanto
previsto dall’articolo 19, comma 4, della legge regionale 28
dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2008).
Art. 6
(Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili)
1. Al fine di preservare l’identità storica e culturale del
patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e
tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi
presenti negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale
e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi
dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi della
presente legge devono essere preservati.
2. Per gli interventi di recupero degli edifici di cui al comma 1, i
comuni adottano specifiche disposizioni per assicurare la
conservazione ed il ripristino degli elementi e delle soluzioni
costruttive proprie dell’architettura sostenibile e della
bioedilizia ovvero la sostituzione degli stessi con materiali che ne
mantengano inalterate le originali caratteristiche di
biocompatibilità.
CAPO III
PROTOCOLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA
Art. 7
(Protocollo regionale sulla bioedilizia)
1. Il protocollo regionale sulla bioedilizia, con le relative linee
guida di utilizzo, è lo strumento di cui si dota la Regione per
valutare e certificare la sostenibilità degli interventi edilizi di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r.
380/2001, attribuire agli stessi un punteggio e graduare i
contributi previsti dalla presente legge.
2. Il protocollo regionale è diviso in aree di valutazione,
corrispondenti alle varie tematiche da esaminare in sede di
valutazione degli interventi, e contiene, oltre alle condizioni
minime previste dal capo II, i requisiti di bioedilizia richiesti
con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e
qualitativa, con riferimento, in particolare:
a) alla qualità ambientale degli spazi esterni attraverso:
1) il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d’aria,
dell’inquinamento acustico, luminoso, atmosferico, elettromagnetico,
del suolo e delle acque, nonché la valutazione degli aspetti di
percezione sensoriale dell’ambiente costruito;
2) l’integrazione degli edifici con il contesto paesaggistico,
ambientale e geomorfologico;
3) l’integrazione degli edifici con la cultura locale attraverso il
mantenimento dei caratteri storici, materiali e costruttivi
tradizionali locali;
b) al risparmio delle risorse attraverso:
1) l’utilizzo di materiali da costruzione a limitato consumo
energetico nelle fasi di produzione, trasporto, montaggio e
dismissione, da selezionare in conformità ai criteri di cui
all’articolo 8, nonché il riutilizzo delle strutture esistenti;
2) l’utilizzo di dispositivi per la riduzione del consumo di energia
elettrica o per la produzione da fonti rinnovabili;
3) il contenimento dei consumi di acqua potabile negli edifici,
impianti e relative pertinenze attraverso il monitoraggio dell’uso e
l’installazione di adeguati dispositivi di riduzione;
4) la riduzione del consumo energetico per il riscaldamento ed il
raffrescamento dell’edificio, con l’ottimale inerzia e isolamento
termico dello stesso e l’uso di energie rinnovabili;
5) la realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento
efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e
dell’inerzia termica degli elementi costruttivi;
6) la riduzione dei consumi energetici per la produzione di acqua
calda sanitaria attraverso l’impiego di energie rinnovabili;
c) ai carichi ambientali degli edifici attraverso:
1) la riduzione dei rifiuti solidi da cantiere, da costruzione e da
demolizione;
2) il contenimento dei rifiuti liquidi, con sistemi di trattamento
delle acque di scarico e privilegiando il ricorso a tecniche di
depurazione naturale, la raccolta e recupero delle acque piovane,
per usi sia pubblici che privati, il riuso delle acque grigie,
l’aumento della capacità drenante delle superfici calpestabili;
3) la riduzione delle emissioni di gas;
d) alla qualità dell’ambiente interno attraverso l’elevazione del
comfort visivo, acustico, termico, della qualità dell’aria, interna
ed esterna con particolare riferimento al controllo della migrazione
del gas radon, la minimizzazione del livello dei campi elettrici e
magnetici;
e) alla qualità del servizio fornito dall’edificio relativamente
alla manutenzione edilizia ed impiantistica, attraverso l’adozione
di elementi di protezione dell’involucro esterno dell’edificio;
f) alla qualità della gestione, attraverso la disponibilità della
documentazione tecnica relativa all’edificio;
g) alla accessibilità e fruibilità dei servizi sociali di interesse
collettivo, anche attraverso l’integrazione con il trasporto
pubblico ed i sistemi di mobilità sostenibile e l’adozione di misure
per favorire il trasporto alternativo.
3. I requisiti individuati dal protocollo regionale relativamente al
consumo energetico dell’edificio sono determinati tenendo altresì
conto di quanto previsto dal d.lgs. 192/2005 concernente il
rendimento energetico nell’edilizia.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, adotta il Protocollo entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e provvede al relativo
aggiornamento con cadenza almeno biennale.
5. L’applicazione del protocollo regionale costituisce:
a) condizione per il rilascio della certificazione di cui
all’articolo 9 e per l’accesso agli incentivi ed ai contributi
previsti dagli articoli 13 e 14;
b) criterio di priorità per l’accesso da parte degli enti locali ai
finanziamenti previsti dalla normativa regionale in materia di
pianificazione territoriale e urbanistica, di edilizia, di lavori
pubblici.
6. Ai fini di cui al comma 5, il protocollo regionale, oltre a
disciplinare l’attribuzione dei punteggi, definisce altresì soglie
minime di valutazione al di sotto delle quali non è previsto il
rilascio della certificazione e l’accesso agli incentivi ed ai
contributi.
Art. 8
(Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche
costruttive)
1. Negli interventi edilizi da realizzare in conformità al
protocollo regionale è previsto l’uso di materiali da costruzione,
componenti per l’edilizia, impianti, elementi di finitura, arredi
fissi e tecnologie costruttive che siano:
a) selezionati tra quelli ecocompatibili, con ridotti valori di
energia e di emissioni di gas serra inglobati, non nocivi per la
salute; tali requisiti devono permanere per l’intero ciclo di vita
del fabbricato;
b) riciclati, riciclabili, di recupero, prodotti con un basso
bilancio energetico ambientale, di provenienza locale.
2. I requisiti di qualità di cui al comma 1 costituiscono i criteri
per la redazione del capitolato tipo e del prezzario regionale di
cui all’articolo 11.
Art. 9
(Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia)
1. La certificazione della sostenibilità degli interventi di
bioedilizia è un sistema di procedure univoche e normalizzate che
utilizza il protocollo e le relative linee guida per valutare sia il
progetto che l’edificio realizzato.
2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e
ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al
d.lgs. 192/2005, per la quale sono parimenti utilizzati le modalità
e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 7 della presente
legge, con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel
citato decreto.
3. Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato, su
richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore
dell’intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e
alla direzione lavori, accreditato ai sensi del comma 4, lettera c).
Il certificato è affisso nell’edificio in luogo facilmente visibile.
4. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, lettera b) dello Statuto, sentita la competente commissione
consiliare, definisce:
a) la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della
certificazione di sostenibilità degli edifici;
b) le procedure, le modalità ed i tempi per l’effettuazione dei
controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di
realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine di
accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata;
c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio
della certificazione di sostenibilità degli edifici comprensivo
dell’individuazione dei relativi requisiti professionali, in
coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto
stabilito dall’articolo 4 del d.lgs. 192/2005, nonché le modalità di
controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti
requisiti e sull’attività certificatoria.
5. L’applicazione del protocollo e l’acquisizione del certificato di
sostenibilità è obbligatoria per gli interventi relativi agli
immobili di proprietà della Regione.
Art. 10
(Controlli e sanzioni)
1. I controlli previsti dall’articolo 9, comma 4, lettera b), sono
effettuati dai comuni, anche in raccordo con la Regione. Qualora
dagli stessi risultino difformità, il comune ingiunge al soggetto
attuatore o al proprietario di effettuare i lavori necessari per
rendere uniforme l’intervento a quanto dichiarato ai fini della
certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia. In
caso di inottemperanza, il comune:
a) provvede ad effettuare le necessarie comunicazioni alla Regione
ai fini della revoca della certificazione di sostenibilità degli
interventi di bioedilizia rilasciata, nonché della revoca della
concessione o della erogazione dei contributi di cui all’articolo
14;
b) provvede alla revoca degli eventuali incentivi concessi ai sensi
dell’articolo 13.
2. I controlli previsti dall’articolo 9, comma 4, lettera c), sono
effettuati dalla Regione. Nel caso in cui vengano meno i requisiti
previsti per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio
della certificazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera c),
ovvero nel caso di rilascio di certificazioni irregolari, i soggetti
decadono dall’accreditamento medesimo e la Regione ne segnala
l’operato al rispettivo ordine professionale.
Art. 11
(Prezzario e capitolato tipo prestazionale)
1. La Regione adotta un capitolato tipo prestazionale per la
realizzazione degli interventi di bioedilizia e nell’ambito del
tariffario regionale dei prezzi per la realizzazione di opere edili
istituisce un’apposita sezione dedicata alla bioedilizia.
2. I requisiti di qualità dei materiali da costruzione di cui
all’articolo 8 costituiscono i criteri per la redazione del
capitolato e del prezzario di cui al comma 1.
CAPO IV
INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ
DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA
Art. 12
(Calcolo degli indici di fabbricabilità)
1. Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo
energetico, i comuni prevedono, per la determinazione dell’indice di
fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando
il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente,
lo scomputo:
a) del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano
esse tamponature o muri portanti, per la parte eccedente 30
centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri;
b) del maggior spessore dei solai intermedi e di copertura, per la
parte eccedente 30 centimetri e, rispettivamente, fino ad un massimo
di 15 e 25 centimetri;
c) delle serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di
dimensioni non superiori al 15 per cento della superficie utile
dell’unità abitativa realizzata;
d) degli altri maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso
l’isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell’energia
solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi
energetici o del rumore proveniente dall’esterno.
2. Il contenimento del consumo energetico realizzato con gli
interventi di cui al comma 1 deve essere dimostrato nell’ambito
della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo,
anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005.
3. I comuni applicano lo scomputo dei maggiori volumi realizzati ai
sensi del comma 1 anche ai fini della determinazione del contributo
di costruzione per il rilascio del permesso di costruire.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sono applicabili anche agli
interventi di recupero degli edifici esistenti, a condizione che
siano salvaguardati gli elementi costruttivi e decorativi di pregio
storico ed artistico nonché gli allineamenti o conformazioni
diverse, orizzontali, verticali, e le falde dei tetti che
caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica
formazione.
5. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adeguano i propri regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui al comma 1. In mancanza di adeguamento, le
suddette disposizioni trovano comunque applicazione.
Art. 13
(Incentivi per interventi di bioedilizia)
1. I comuni prevedono, per gli interventi edilizi conformi al
protocollo regionale, la riduzione degli oneri di urbanizzazione
secondaria e del costo di costruzione, in misura crescente in
relazione al livello di sostenibilità energetico-ambientale e
comunque fino ad un massimo del 50 per cento, ovvero adottano, in
riferimento agli edifici a maggiori prestazioni
energetico-ambientali, altre forme di incentivazione.
2. La riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria può essere
cumulata ad eventuali altre riduzioni sui medesimi, previste dalla
normativa vigente.
3. Gli incentivi di cui al presente articolo sono cumulabili con gli
altri contributi previsti dall’articolo 14 e dalla normativa
vigente.
Art. 14
(Contributi regionali per interventi di bioedilizia)
1. La Regione, al fine di incentivare la realizzazione di interventi
edilizi in conformità ai contenuti del protocollo regionale, concede
contributi a soggetti pubblici e privati nella misura massima,
rispettivamente, del 50 e del 20 per cento del costo complessivo
dell’intervento.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 9 sono stabiliti i criteri
e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di
cui al comma 1.
Art. 15
(Attività regionali formative e informative)
1. La Regione, al fine di favorire la diffusione e la conoscenza dei
principi della sostenibilità energetico ambientale nell’edilizia,
promuove:
a) anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati,
specifici corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione
professionale rivolti, in particolare, agli enti locali, alle
aziende territoriali per l’edilizia residenziale, alle imprese ed ai
liberi professionisti;
b) iniziative culturali, studi e ricerche sulle tecniche e sui
criteri costruttivi dell’architettura sostenibile e della
bioedilizia, anche mediante intese o collaborazioni con le
università, le istituzioni scolastiche e formative, gli ordini
professionali, le associazioni di categoria interessate, gli enti di
ricerca;
c) anche in collaborazione con gli enti locali, concorsi di idee o
progettazioni per la realizzazione di interventi di architettura
sostenibile e di bioedilizia;
d) campagne informative per la diffusione di una cultura dell’uso
responsabile del territorio e del costruire, finalizzate al rispetto
dell’ambiente ed al risparmio energetico.
2. La Regione realizza, altresì, sul proprio sito internet, anche
attraverso convenzioni con gli enti pubblici interessati, uno
sportello informativo sulla architettura sostenibile e sulla
bioedilizia.
Art. 16
(Sostenibilità energetico ambientale nell’edilizia residenziale
pubblica. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12
“Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in
materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 12/1999, come
modificato dal comma 2 del presente articolo, riserva una quota dei
fondi da ripartire a favore di interventi di edilizia residenziale
pubblica da realizzare in conformità al protocollo regionale di cui
all’articolo 7.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 12/1999 è inserito il
seguente:
“2bis. Una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse
finanziarie disponibili di cui al comma 2, lettera a) è riservata
agli interventi di nuova realizzazione e di recupero conformi al
protocollo regionale sulla bioedilizia, ripartita in base al
punteggio attribuito dall’applicazione del suddetto protocollo”.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
(Disposizione transitoria)
1. Ai titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui
agli articoli 4, comma 2, 5 e 12, richiesti e non ancora rilasciati
alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la
disciplina normativa previgente.
Art. 18
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati:
a) la legge regionale 8 novembre 2004, n. 15 (Disposizioni per
favorire l’impiego di energia solare termica e la diminuzione degli
sprechi idrici negli edifici);
b) i commi 6 e 7 dell’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre
2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008).
Art. 19
(Disposizione finanziaria)
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione
della presente legge viene istituito, nell’ambito dell’UPB E62, un
capitolo denominato “Disposizioni in materia di architettura
sostenibile e di bioedilizia” con lo stanziamento di 500 mila euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Ai relativi oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante
riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo E62516.
Note:
(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
del 7 giugno 2008, n. 21
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