Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - D lgs 106/2009

Il decreto legislativo n. 81 del 2008 è stato modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“. (GU n. 180 del 5-8-2009 - Suppl. Ordinario n.142).

ART. 1 (Attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato: «decreto», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e le parole: «Ministero della salute», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»; le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e le parole: «Ministro della salute», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;
b) le parole: «Ministero delle infrastrutture», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e le parole: «Ministro delle infrastrutture», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

ART. 2 (Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: «il volontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266» e le parole: «il volontario che effettua il servizio civile» sono soppresse.

ART. 3 (Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18» e le parole: «particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.»;
c) al comma 9 le parole: «Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai»;
d) al comma 12, le parole: «dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti»;
e) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (2), e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.».

ART. 4 (Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «formativi e di orientamento», le parole: «di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro», sono soppresse;
b) al comma 1 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) i lavoratori in prova.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.».

ART. 5 (Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «è istituito»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;»;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;».

ART. 6 (Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede;»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità;».
2. All’articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.».

RT. 7 (Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 8, comma 6, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in un’ottica di genere»;
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle lavoratrici»;
c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL.».

ART. 8 (Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 9, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.»;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.».
2. All’articolo 9, comma 6, lettera i) del decreto, la parola: «svolge» è sostituta dalle seguenti: «può svolgere».
3. All’articolo 9, comma 7, del decreto, alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».

ART. 9 (Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 11 del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «finanziamento», sono inserite le seguenti: «, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,»;
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «finanziamento», sono inserite le seguenti: «, da parte dell’INAIL e delle Regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,»;
c) al comma 1, lettera c), dopo la parola: «finanziamento», sono inserite le seguenti: «, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,»;
d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell’adozione, da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL.»;
e) al comma 5, le parole: «Nell’ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «L’INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro,» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.».
TUTTO IL TESTO dall'allegato 9 all'allegato 51

Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Disponibile il testo coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106


Disponibile il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106.

Per agevolare la consultazione del testo e facilitare la ricerca dei singoli articoli è stato inserito un indice con collegamenti ipertestuali.


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