Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009 è operativo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che approva il "Piano nazionale di edilizia abitativa", previsto dalla Manovra finanziaria 2009. L'obiettivo è quello di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo, per il pieno sviluppo della persona umana. Il Piano, attraverso la costruzione di nuove abitazioni o il recupero di quelle esistenti, mira, infatti, a incrementare l'offerta di abitazioni, da destinare prioritariamente alle categorie sociali più svantaggiate: a) i nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) le giovani coppie a basso reddito; c) gli anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; d) gli studenti fuori sede; e) i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007; g) gli immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione. Gli alloggi saranno realizzati con contributi statali, il cui onere potrà raggiungere il 30% del costo di realizzazione, acquisizione o recupero se offerti in locazione a canone sostenibile, anche trasformabile in riscatto, per una durata di 25 anni, e il 50% del costo per quelli locati per una durata superiore ai 25 anni. Nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale l'onere a carico dello Stato potrà essere pari al costo di realizzazione. Le risorse finanziarie, individuate dal decreto legge 112, saranno ripartite con decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DPCM.
b) le giovani coppie a basso reddito; c) gli anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; d) gli studenti fuori sede; e) i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007; g) gli immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione. Gli alloggi saranno realizzati con contributi statali, il cui onere potrà raggiungere il 30% del costo di realizzazione, acquisizione o recupero se offerti in locazione a canone sostenibile, anche trasformabile in riscatto, per una durata di 25 anni, e il 50% del costo per quelli locati per una durata superiore ai 25 anni. Nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale l'onere a carico dello Stato potrà essere pari al costo di realizzazione. Le risorse finanziarie, individuate dal decreto legge 112, saranno ripartite con decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DPCM.
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