LA LEGGE N. 21 del 11 agosto 2009 stabilisce all'art. 2 dove si possono attuare gli interventi di ampliamento e di sostituzione edilizia, demolendo e ricostruendo l'edificio.
si precisa giustamente, ma anche superfluo se pensiamo di stare in una nazione ancora civile, che gli interventi sono ammessi per costruzioni regolarmente autorizzate quindi non si attua su edifici abusivi.
Ancora correttamente si pone l'inapplicabilità in costruzioni di carattere storico architettonico vincolati ai sensi del decreto Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Non saranno ammessi interventi neanche nelle Aree Omogenee distinte con la lettera "A" (sostanzialmente i Centri storici); con la lettera "E" (Zona Agricola) per quelle costruzioni che rivestono caratteri storici che facciano parte di specifici elenchi dei comuni e che siano stati costruiti prima del 1930. Per gli altri edifici a carattere residenziale vengono limitati ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli e loro eredi.
Il divieto continua nelle aree di inedificabilità assoluta (ci sarebbe da chiedersi: che senso ha vietare di costruire in aree dove già esiste il divieto assoluto)
Si passa poi a ribadire il divieto di attuare interventi nelle aree naturali protette, nelle fasce di rispetto costiere, dei laghi e dei corsi d'acqua interni individuati come tali. Nelle zone di elevato rischio individuate nei piani di bacino con l'eccezione di quei territori ricadenti in comprensori di bonifica in cui la sicurezza del regime idraulico è garantita da sistemi di idrovore (ma quante sono queste aree nel territorio Laziale?).
Il divieto continua nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici (molto generico). Nelle fasce di rispetto delle strade statali e ferroviarie.
I Comuni possono inoltre ridurre ancora i margini di applicabilità del piano casa o addirittura annullarlo in ragione di particolari situazioni urbanistiche e architettoniche.
Mi chiedo: non si faceva prima a dire dove questo piano Casa si può ATTUARE???
si precisa giustamente, ma anche superfluo se pensiamo di stare in una nazione ancora civile, che gli interventi sono ammessi per costruzioni regolarmente autorizzate quindi non si attua su edifici abusivi.
Ancora correttamente si pone l'inapplicabilità in costruzioni di carattere storico architettonico vincolati ai sensi del decreto Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Non saranno ammessi interventi neanche nelle Aree Omogenee distinte con la lettera "A" (sostanzialmente i Centri storici); con la lettera "E" (Zona Agricola) per quelle costruzioni che rivestono caratteri storici che facciano parte di specifici elenchi dei comuni e che siano stati costruiti prima del 1930. Per gli altri edifici a carattere residenziale vengono limitati ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli e loro eredi.
Il divieto continua nelle aree di inedificabilità assoluta (ci sarebbe da chiedersi: che senso ha vietare di costruire in aree dove già esiste il divieto assoluto)
Si passa poi a ribadire il divieto di attuare interventi nelle aree naturali protette, nelle fasce di rispetto costiere, dei laghi e dei corsi d'acqua interni individuati come tali. Nelle zone di elevato rischio individuate nei piani di bacino con l'eccezione di quei territori ricadenti in comprensori di bonifica in cui la sicurezza del regime idraulico è garantita da sistemi di idrovore (ma quante sono queste aree nel territorio Laziale?).
Il divieto continua nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici (molto generico). Nelle fasce di rispetto delle strade statali e ferroviarie.
I Comuni possono inoltre ridurre ancora i margini di applicabilità del piano casa o addirittura annullarlo in ragione di particolari situazioni urbanistiche e architettoniche.
Mi chiedo: non si faceva prima a dire dove questo piano Casa si può ATTUARE???
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