La legge regionale 21/09 nota come Legge piano casa del Lazio all'art. 2 come riportato in un precedente post individua le aree sul territori dove non si applica la legge.
all'art. 3 invece specifica come si può ricorrere in deroga agli strumenti edilizi e urbanistici per eseguire gli ampliamenti di costruzioni esistenti.
Per edifici residenziali sia mono che pluriabitativi si può eseguire un ampliamento del 20% dell'edificio però fino ad un massimo di 200 mc o di 62,5 mq.
Tali ampliamenti non sono cumulabili con eventuali ulteriori percentuali derivanti da altre leggi e la destinazione d'uso degli edifici ampliati deve restare inalterata per i prossimi 5 anni dalla data del fine lavori.
Si riduce al 10% gli ampliamenti ammessi per edifici non residenziali quali edifici per l'artigianato, piccola industria e esercizi di vicinato con superficie non superiore a 1000 mq quindi l'ampliamento max consentito può arrivare a 100 mq. n questi casi pero la destinazione d'uso deve restare ferma per i successivi 10 anni dalla data della dichiarazione di fine lavori.
Inoltre gli interventi devono essere subordinati all'installazione o miglioramento di sistemi per l'abbattimento di inquinanti, al risparmio energetico e con procedure e materiali per ridurre l'impatto ambientale.
Non mi sento di commentare queste forme di specifiche puntualizzazioni, ma questa credo che sia pura cecità culturale, riguarda il fatto che gli ampliamenti devono essere per forza aderenti alla costruzione e tutti realizzati al piano terra non si può sopraelevare, se sulla sopraelevazione si può discuterne non capisco la rigidità messa in atto su ampliamenti che devono per forza essere aderenti alla costruzione esistente.
Gli ampliamenti devono giustamente essere fatti seguendo le norme riguardanti il risparmio energetico e la bioedilizia,il rispetto delle distanze e delle altezze secondo la normativa vigente.
Per quanto riguarda gli ampliamenti in zona sismica bisognerà per le zone 1 e 2 saranno consentiti solo per quegli edifici dotati della certificazione antisismica se realizzati dopo l'attribuzione di tale classificazione. (2003).
In zona 1 o sottozona 2a gli ampliamenti sono consentiti se l'intero edificio venga adeguato o sia adeguato alla normativa antisismica, in questo caso l'ampliamento consentito sarà del 35% per edifici residenziali con un max di 350 mc pari a circa 110 mq di superficie utile. Per gli edifici non residenziali si avrà un ampliamento pari al 20% della superficie utile, qui sembrerebbe che non ci sia un limite max comunque da non superare.
all'art. 3 invece specifica come si può ricorrere in deroga agli strumenti edilizi e urbanistici per eseguire gli ampliamenti di costruzioni esistenti.
Per edifici residenziali sia mono che pluriabitativi si può eseguire un ampliamento del 20% dell'edificio però fino ad un massimo di 200 mc o di 62,5 mq.
Tali ampliamenti non sono cumulabili con eventuali ulteriori percentuali derivanti da altre leggi e la destinazione d'uso degli edifici ampliati deve restare inalterata per i prossimi 5 anni dalla data del fine lavori.
Si riduce al 10% gli ampliamenti ammessi per edifici non residenziali quali edifici per l'artigianato, piccola industria e esercizi di vicinato con superficie non superiore a 1000 mq quindi l'ampliamento max consentito può arrivare a 100 mq. n questi casi pero la destinazione d'uso deve restare ferma per i successivi 10 anni dalla data della dichiarazione di fine lavori.
Inoltre gli interventi devono essere subordinati all'installazione o miglioramento di sistemi per l'abbattimento di inquinanti, al risparmio energetico e con procedure e materiali per ridurre l'impatto ambientale.
Non mi sento di commentare queste forme di specifiche puntualizzazioni, ma questa credo che sia pura cecità culturale, riguarda il fatto che gli ampliamenti devono essere per forza aderenti alla costruzione e tutti realizzati al piano terra non si può sopraelevare, se sulla sopraelevazione si può discuterne non capisco la rigidità messa in atto su ampliamenti che devono per forza essere aderenti alla costruzione esistente.
Gli ampliamenti devono giustamente essere fatti seguendo le norme riguardanti il risparmio energetico e la bioedilizia,il rispetto delle distanze e delle altezze secondo la normativa vigente.
Per quanto riguarda gli ampliamenti in zona sismica bisognerà per le zone 1 e 2 saranno consentiti solo per quegli edifici dotati della certificazione antisismica se realizzati dopo l'attribuzione di tale classificazione. (2003).
In zona 1 o sottozona 2a gli ampliamenti sono consentiti se l'intero edificio venga adeguato o sia adeguato alla normativa antisismica, in questo caso l'ampliamento consentito sarà del 35% per edifici residenziali con un max di 350 mc pari a circa 110 mq di superficie utile. Per gli edifici non residenziali si avrà un ampliamento pari al 20% della superficie utile, qui sembrerebbe che non ci sia un limite max comunque da non superare.
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