Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 38 del 14/10/2009 è stata pubblicata una rettifica alla L.R. 21/2009 di attuazione del cosiddetto Piano Casa.
Art. 5
(Interventi di recupero degli edifici esistenti)
1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6:
a) interventi di recupero per fini residenziali dei volumi accessori degli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, (2) a destinazione residenziale per almeno il 75 per cento e con volumetria non superiore a 1000 metri cubi, limitatamente al 20 per cento del volume o della superficie, fino ad un massimo di 200 metri cubi ovvero di 62,5 metri quadrati;
b) interventi di recupero di parti accessorie degli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, (2) a destinazione prevalentemente residenziale, ubicati in zone destinate urbanisticamente all’agricoltura, a favore del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo, così come definito dall’articolo 2135 del codice civile, iscritti alla sezione speciale della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura e/o loro eredi.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero al loro adeguamento, in relazione al maggior carico urbanistico connesso alla trasformazione a destinazione residenziale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008.
4. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 3 e 4.
(2) Così corretto a seguito di avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 ottobre 2009, n. 38; il testo originario pubblicato sul Bollettino ufficiale riportava: "comma 2".
Leggi la legge
Art. 5
(Interventi di recupero degli edifici esistenti)
1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6:
a) interventi di recupero per fini residenziali dei volumi accessori degli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, (2) a destinazione residenziale per almeno il 75 per cento e con volumetria non superiore a 1000 metri cubi, limitatamente al 20 per cento del volume o della superficie, fino ad un massimo di 200 metri cubi ovvero di 62,5 metri quadrati;
b) interventi di recupero di parti accessorie degli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, (2) a destinazione prevalentemente residenziale, ubicati in zone destinate urbanisticamente all’agricoltura, a favore del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo, così come definito dall’articolo 2135 del codice civile, iscritti alla sezione speciale della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura e/o loro eredi.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero al loro adeguamento, in relazione al maggior carico urbanistico connesso alla trasformazione a destinazione residenziale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008.
4. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 3 e 4.
(2) Così corretto a seguito di avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 ottobre 2009, n. 38; il testo originario pubblicato sul Bollettino ufficiale riportava: "comma 2".
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