sicurezza nei luoghi di lavoro: provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Cambiano le regole per la sospensione delle imprese che non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o che abbiano lavoratori “in nero”. Dal ministero del Welfare è stata infatti emanata una circolare che fornisce chiarimenti per l’applicazione corretta del Testo Unico sulla sicurezza, che ha modificato significativamente la disciplina intera e anche il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Adesso dunque, la circolare n.33 del 10 novembre 2009 è l’unico documento cui riferirsi per la corretta applicazione del potere di sospensione, e devono ritenersi superate le indicazioni di precedenti circolari già fornite in materia dal Ministero del lavoro.

Il provvedimento di sospensione ha il fine di “far cessare il pericolo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”, e prevede anche sanzioni legate all'impiego di “personale non risultante dalla documentazione obbligatoria” e alla violazione “in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro” gravi e reiterate.

Cambiano innanzitutto i soggetti affidatari del potere di sospensione: la competenza non sarà più dei funzionari che applicano la sospensione, ma dell’Ufficio da cui dipendono i funzionari. Vale a dire, è l’Ufficio che, in virtù del rapporto interorganico, esercita tale potere mediante il proprio personale ispettivo. La competenza del personale ispettivo è individuata nei seguenti ambiti: attività del settore delle costruzioni edili o di genio civile; lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati. Il personale ispettivo delle AA.SS.LL., inoltre, in virtù di una competenza di carattere generale in materia di salute e sicurezza, può adottare il provvedimento di sospensione anche in ogni altro ambito o settore merceologico.

La nuova disciplina mantiene la natura discrezionale del provvedimento, si legge infatti “gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione” ma, di norma, la sospensione va adottata ogni qual volta ne siano accertati i presupposti. La discrezionalità risiede nella valutazione di circostanze particolari, cioè “laddove la sospensione dell’attività possa determinare una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento”,(la circolare n.33 riporta alcuni esempi, come la sospensione di uno di un lavoro di rimozione di materiali nocivi).

Sui presupposti per l’adozione del provvedimento, abbiamo già detto della presenza di lavoratori in nero, che “deve essere in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”, dove il lavoratore in nero è “sconosciuto alla P.A.”, cioè non è stato impiegato con la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e prescinde dalla tipologia di lavoro nell’impresa. Le “gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” si riferisce a “violazione della stessa indole”, espressione che indica violazioni della medesima disposizione. Disposizioni diverse sono individuate nell’Allegato I.

Brevemente, segnaliamo gli altri paragrafi della circolare, che riguardano gli “effetti del provvedimento”, “l’adozione del provvedimento su segnalazione”, la “revoca del provvedimento", il “provvedimento di sospensione e sequestro penale” (qualora emergano le condizioni cautelari per l’adozione del provvedimento penale, il provvedimento amministrativo non deve essere adottato), e le sanzioni previste per “l’inottemperanza del provvedimento”, che prevede la possibilità di arresto da tre a sei mesi e il pagamento di un’ammenda. La prescrizione consisterà nel sospendere l’attività imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratoti interessati. Oltre alla “possibilità di ricorso avverso il provvedimento di sospensione”, è previsto, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - per gli aspetti di rispettiva competenza – “l’emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche”.

Fonte: Circolare n. 33/2009 del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali

Redazione Internet – Antonella Bellino

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