Si segnala che per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifi-ci, che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 55 per cento, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gliinterventi di recupero del patrimonio immobiliare. A questo proposito, si evidenzia che la Finanziaria 2009 ha prorogato fino al 2011 l’applicazione dell’Iva ridotta al 10 per cento per le prestazioni di servizi relativi a interventi dimanutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire del-l’agevolazione non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata.
Tale indicazione è obbligatoria, invece, per usufruire della detrazione del 36 per cento sullespese di recupero del patrimonio edilizio (anche questa prorogata fino al 2011) e per ladetrazione del 55 per cento sulle spese per il risparmio energetico.
Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta invece solo se la relativafornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appalta-tore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l’aliquota ridotta si applica ai predettibeni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo com-plessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente,soltanto il valore dei beni significativi.
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