L'Ingegnere mai subordinato al Geometra - Cassazione, sentenza n. 19292/2009 e C.N.I. circolare n. 277/2009

La Suprema Corte, nel ribadire alcuni principi noti, conferma
definitivamente che non vi possa essere alcuna forma di
“subordinazione” dell’ingegnere rispetto ai professionisti in possesso di
titolo di studio inferiore (nel caso, quello di geometra). In particolare, la
pronuncia citata ribadisce con nettezza che:


• l’integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e
non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche
modeste comportanti l’impiego del cemento armato, rientra nella
competenza esclusiva dell’ingegnere (e dell’architetto);
• la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in
fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria
corrispondente alla sua complessità;
• i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale)
non possono assumere, nell’espletamento dell’attività professionale di
propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti
in possesso del solo diploma.
NOTA CNI e SENTENZA

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