Chiariamo subito che nella zone "E" dei PRG la cosidetta Zona agricola non si può fare nulla se non quello previsto dall'art. 55 e seguenti della legge regionale n. 38 del 1999.
Se si è coltivatore diretto, imprenditore agricolo o loro eredi allora la legge 21/2009 prevede all'art. 3 l'ampliamento di edifici a destinazione residenziale e il recupero degli edifici esistenti, ma va esclusa anche per coloro i quali rientrino nella categoria di agricoltori come detto sopra di ampliare edifici a destinazione non residenziale e ricorrere alla sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione.
Tali Ultime operazioni in zona agricola non possono essere attuate tramite il piano casa ma solo attraverso i commi 3 e 4 dell'ar. 55 della legge 38/99.
Legge urbanistica 38/99
Inoltre se gli edifici in zona agricola rientrano nel dettato dell'art. 2 della legge 21/09 Immobili di pregio censiti o che siano databili prima del 1930 allora non si possono eseguire neanche gli ampliamenti previsti per i coltivatori diretti.
Se si è coltivatore diretto, imprenditore agricolo o loro eredi allora la legge 21/2009 prevede all'art. 3 l'ampliamento di edifici a destinazione residenziale e il recupero degli edifici esistenti, ma va esclusa anche per coloro i quali rientrino nella categoria di agricoltori come detto sopra di ampliare edifici a destinazione non residenziale e ricorrere alla sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione.
Tali Ultime operazioni in zona agricola non possono essere attuate tramite il piano casa ma solo attraverso i commi 3 e 4 dell'ar. 55 della legge 38/99.
Legge urbanistica 38/99
Inoltre se gli edifici in zona agricola rientrano nel dettato dell'art. 2 della legge 21/09 Immobili di pregio censiti o che siano databili prima del 1930 allora non si possono eseguire neanche gli ampliamenti previsti per i coltivatori diretti.
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