Nuove procedure paesaggistiche dal 1°gennaio 2010 - Enti Locali idonei
Con il 1 ° gennaio 2010 entrano in vigore le nuove procedure paesaggistiche (v. schema allegato) stabilite dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”, non essendo stato prorogato il regime transitorio previsto dall’art. 159 del Codice.
Tali nuove procedure si applicano anche “ai procedimenti rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione” (v. art. 159, comma 1 del D. Lgs. 42/2004).
Dal 1° gennaio 2010 potranno rilasciare autorizzazioni paesaggistiche, sulla base delle nuove procedure stabilite dal Codice del Paesaggio, solo gli Enti locali inclusi negli elenchi approvati da Regione Lombardia e ritenuti idonei ad esercitare le competenze paesaggistiche loro attribuite.
Con il nuovo regime:
* l'autorità competente entro 40 gg dovrà verificare la documentazione, acquisire il parere della commissione per il paesaggio e trasmettere la richiesta alla sovrintendenza;
* la sovrintendenza nei 45 gg successivi dal ricevimento dovrà emanare il parere vincolante. Se la sovrintendenza non esprime il proprio parere si procederà, ma a discrezione dell'amministrazione, alla convocazione della conferenza dei servizi (che si dovrà concludere entro 15 gg);
* l'autorità competente, in caso di parere favorevole, rilascerà l'autorizzazione paesaggistica; in caso di parere negativo emana il preavviso di diniego. Il termine è di 20 gg;
* l'autorità competente procederà al rilascio dell'autorizzazione o al diniego in ogni caso decorsi 60 gg dal ricevimento della pratica da parte della sovrintendenza.
La durata massima del procedimento è di 105 gg, salvo che non si debba convocare la conferenza dei servizi nel qual caso sarà di 120 gg.
Con il 1 ° gennaio 2010 entrano in vigore le nuove procedure paesaggistiche (v. schema allegato) stabilite dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”, non essendo stato prorogato il regime transitorio previsto dall’art. 159 del Codice.
Tali nuove procedure si applicano anche “ai procedimenti rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione” (v. art. 159, comma 1 del D. Lgs. 42/2004).
Dal 1° gennaio 2010 potranno rilasciare autorizzazioni paesaggistiche, sulla base delle nuove procedure stabilite dal Codice del Paesaggio, solo gli Enti locali inclusi negli elenchi approvati da Regione Lombardia e ritenuti idonei ad esercitare le competenze paesaggistiche loro attribuite.
Con il nuovo regime:
* l'autorità competente entro 40 gg dovrà verificare la documentazione, acquisire il parere della commissione per il paesaggio e trasmettere la richiesta alla sovrintendenza;
* la sovrintendenza nei 45 gg successivi dal ricevimento dovrà emanare il parere vincolante. Se la sovrintendenza non esprime il proprio parere si procederà, ma a discrezione dell'amministrazione, alla convocazione della conferenza dei servizi (che si dovrà concludere entro 15 gg);
* l'autorità competente, in caso di parere favorevole, rilascerà l'autorizzazione paesaggistica; in caso di parere negativo emana il preavviso di diniego. Il termine è di 20 gg;
* l'autorità competente procederà al rilascio dell'autorizzazione o al diniego in ogni caso decorsi 60 gg dal ricevimento della pratica da parte della sovrintendenza.
La durata massima del procedimento è di 105 gg, salvo che non si debba convocare la conferenza dei servizi nel qual caso sarà di 120 gg.
Commenti