Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 06 luglio 2009 Circ. 32/2009 Ag. delle Entrate
L’imprenditore agricolo, ai sensi del medesimo articolo 2135, è colui
che svolge le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di
animali, nonché le attività connesse, ovvero, quelle attività svolte dal medesimo
soggetto che si pongono in un rapporto di effettiva relazione e coerenza con
l’attività agricola principale.
Fino all’emanazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria per l’anno 2007), la determinazione del reddito agrario su base
catastale ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, costituiva il regime naturale
esclusivo per le sole persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali
esercenti l’impresa agricola.
L’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha
disposto che “Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le
società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo
modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per
l’imposizione dei redditi (…)”.
5
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per effetto della citata
disposizione la determinazione su base catastale del reddito agrario è stata estesa,
per opzione, anche alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e
alle società cooperative che ai sensi dell’articolo 2 del citato d.lgs. n. 99 del 2004
rivestono la qualifica di società agricole, ossia che svolgono esclusivamente le
attività agricole e connesse di cui al richiamato articolo 2135 c.c. e la cui ragione
sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di
società di capitali) contiene la locuzione “società agricola”.
Conseguentemente, i soggetti destinatari del regime fiscale previsto per
la produzione di energia da fonti rinnovabili sono:
- le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano
le attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c.;
- le società di persone, le società a responsabilità limitata, e le società
cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2
del D.Lgs. n. 99 del 2004 che optano per la determinazione del reddito su base
catastale.
Sebbene letteralmente la norma richiami il concetto di prevalenza solo
con riferimento alla produzione di carburanti e di prodotti chimici, si ritiene che
il suddetto requisito deve sussistere anche per la produzione di energia elettrica e
calorica da fonti rinnovabili in ragione dell’assimilazione operata dal legislatore
di tale produzione alle attività agricole connesse.
La produzione di energia da fonte fotovoltaica, a differenza di quella
derivante da fonti agroforestali, non richiede l’utilizzazione di prodotti
provenienti dal fondo, bensì necessita della installazione di specifici impianti
(pannelli fotovoltaici) in grado di convertire le radiazioni solari in energia
elettrica o calorica. Si tratta, dunque, di un’attività connessa “atipica” in quanto il suo svolgimento non richiede all’imprenditore agricolo l’impiego di prodotti
derivanti dalla coltivazione del fondo.
Leggi tutta la circolare
Roma, 06 luglio 2009 Circ. 32/2009 Ag. delle Entrate
L’imprenditore agricolo, ai sensi del medesimo articolo 2135, è colui
che svolge le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di
animali, nonché le attività connesse, ovvero, quelle attività svolte dal medesimo
soggetto che si pongono in un rapporto di effettiva relazione e coerenza con
l’attività agricola principale.
Fino all’emanazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria per l’anno 2007), la determinazione del reddito agrario su base
catastale ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, costituiva il regime naturale
esclusivo per le sole persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali
esercenti l’impresa agricola.
L’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha
disposto che “Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le
società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo
modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per
l’imposizione dei redditi (…)”.
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Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per effetto della citata
disposizione la determinazione su base catastale del reddito agrario è stata estesa,
per opzione, anche alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e
alle società cooperative che ai sensi dell’articolo 2 del citato d.lgs. n. 99 del 2004
rivestono la qualifica di società agricole, ossia che svolgono esclusivamente le
attività agricole e connesse di cui al richiamato articolo 2135 c.c. e la cui ragione
sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di
società di capitali) contiene la locuzione “società agricola”.
Conseguentemente, i soggetti destinatari del regime fiscale previsto per
la produzione di energia da fonti rinnovabili sono:
- le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano
le attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c.;
- le società di persone, le società a responsabilità limitata, e le società
cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2
del D.Lgs. n. 99 del 2004 che optano per la determinazione del reddito su base
catastale.
Sebbene letteralmente la norma richiami il concetto di prevalenza solo
con riferimento alla produzione di carburanti e di prodotti chimici, si ritiene che
il suddetto requisito deve sussistere anche per la produzione di energia elettrica e
calorica da fonti rinnovabili in ragione dell’assimilazione operata dal legislatore
di tale produzione alle attività agricole connesse.
La produzione di energia da fonte fotovoltaica, a differenza di quella
derivante da fonti agroforestali, non richiede l’utilizzazione di prodotti
provenienti dal fondo, bensì necessita della installazione di specifici impianti
(pannelli fotovoltaici) in grado di convertire le radiazioni solari in energia
elettrica o calorica. Si tratta, dunque, di un’attività connessa “atipica” in quanto il suo svolgimento non richiede all’imprenditore agricolo l’impiego di prodotti
derivanti dalla coltivazione del fondo.
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