Veneto: Autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
La definizione di fonte rinnovabile è contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 2003. E’ rinnovabile la fonte energetica eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica. Sono altresì considerate fonti rinnovabili le biomasse, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas.
La disciplina autorizzativa degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.
Ai fini dell’autorizzazione degli impianti l’Amministrazione competente è individuata in base alla fonte rinnovabile utilizzata ed alla potenza dell’impianto.
La competenza è comunale se gli impianti hanno potenza installata inferiore alle soglie sotto riportate:
Fotovoltaico: 20 kW
Eolico: 60 kW
Idroelettrico: 100 kW
Biomasse: 200 kW
Biogas: 250 kW
La competenza è comunale per gli impianti con potenza installata pari o superiori alle soglie sopraindicate se non servono autorizzazioni di altre amministrazioni. (esempi: Valutazione di Impatto Ambientale, concessione di derivazioni d’acqua, nulla-osta Soprintendenza …).
La disciplina autorizzativa degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.
Ai fini dell’autorizzazione degli impianti l’Amministrazione competente è individuata in base alla fonte rinnovabile utilizzata ed alla potenza dell’impianto.
La competenza è comunale se gli impianti hanno potenza installata inferiore alle soglie sotto riportate:
Fotovoltaico: 20 kW
Eolico: 60 kW
Idroelettrico: 100 kW
Biomasse: 200 kW
Biogas: 250 kW
La competenza è comunale per gli impianti con potenza installata pari o superiori alle soglie sopraindicate se non servono autorizzazioni di altre amministrazioni. (esempi: Valutazione di Impatto Ambientale, concessione di derivazioni d’acqua, nulla-osta Soprintendenza …).
Commenti