DECRETO 26 gennaio 2010

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 gennaio 2010

Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici.

Visto l'art. 1, della legge ... (omissis)

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento dei requisiti tecnici di ammissibilita'

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo
2008 citato in premessa, (di seguito denominato: decreto 11 marzo
2008), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, al termine del comma, la cifra 1 e'
sostituita dalla lettera A;
b) all'art. 1, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le
seguenti:
«d) sia garantito, per i soli edifici ubicati nella zone
climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle
chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine
anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le
parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano
l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, rispettino
i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all'art. 4,
comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2
aprile 2009, n. 59;
e) i soggetti che intendono avvalersi delle detrazione fiscali
relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, dichiarano il rispetto dei
predetti requisiti in sede di trasmissione all'Enea della
documentazione prevista all'art. 4 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, del 19 febbraio 2007 e successive
modificazioni.»;
c) all'art. 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'applicazione del comma 345, dell'art. 1, della
legge finanziaria 2007, e ai sensi di cui all'art. 1, comma 20, della
legge finanziaria 2008, i valori di trasmittanza termica delle
strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure
apribili e assimilabili, che delimitano l'edificio verso l'esterno o
verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti
limiti massimi riportati in allegato B, in funzione delle zone
climatiche di ubicazione dell'edificio oggetto della riqualificazione
energetica.»;
d) all'art. 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto, per il calcolo dell'indice di
prestazione energetica dell'edificio per la climatizzazione invernale
e delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio,
si utilizzano le metodologie di calcolo di cui all'art. 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Ai
medesimi fini, l'utilizzo dello schema di procedura semplificata per
la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale dell'edificio di cui all'allegato G al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008 e'
equivalente all'analogo schema di procedura semplificata riportato
all'allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico del
26 giugno 2009.»;
e) all'art. 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni di imposta di cui
all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, nel caso in cui
la riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia
fossile pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto
moltiplicata per il fattore 0,3.»;
f) dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente art. 4:
«Art. 4 (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni del
presente provvedimento si applicano a partire dal trentesimo giorno
dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Nei tempi previsti dal comma 1, l'Enea adegua alle disposizioni
del presente decreto il proprio sito internet attraverso il quale i
soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni di imposta di cui
al comma 344 e 345 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007
trasmettono la documentazione necessaria.»;
g) il comma 2, dell'allegato B e' sostituito dal seguente:
«2. Valori applicabili dal 1° gennaio 2010 per tutte le
tipologie di edifici.
Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U
delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m²K)
Allegato

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