Architetti: sentenza definitiva del consiglio di stato. Competenze sugli impianti

Riaffermata la competenza degli architetti nel progettare gli impianti negli edifici. Questa è la decisione del Consiglio di Stato assunta con sentenza della IV Sezione n.4866/2009.La sentenza dà torto all'Ispesl, Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro, in una vertenza riguardante il rifiuto dell'ISPESL di approvare un progetto relativo ad un impianto di riscaldamento installato presso una scuola materna comunale, in quanto firmato da un architetto, ritenuto dall'ente figura professionale non idonea a tale tipo di progettazione. L'architetto è ricorso al Tar, insieme all'Ordine di Milano al quale è iscritto. Il Tar ha dato ragione all'Ispesl, invece il Consiglio di Stato ha chiuso definitivamente la questione dando ragione all'architetto e all'Ordine.

La Sentenza parte dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925: l'architetto ha competenza per le opere di edilizia civile. Di conseguenza ha competenza per tutte le parti costituenti l'edificio, inclusi quindi struttura portante ed impianti tecnologici. Ciò è ribadito nell'art.52 anche laddove viene stabilito che l'architetto ha competenza esclusiva per le opere di carattere artistico, la cui parte tecnica (strutture e impianti) può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

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