Dopo la pubblicazione del Decreto Legislativo del 19 marzo che liberalizza gli interventi di Manutenzione Straordinaria, modificando l'articolo 6 del Testo Unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), la partita si è spostata sui tavoli delle Regioni.
Queste a loro volta si suddividono tra quelle che hanno norme coerenti al Testo Unico, in cui la liberalizzazione è automatica, così come quelle che hanno leggi a riguardo antecedenti alla sua pubblicazione.
Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Puglia
non avendo una legge regionale in materia, il riferimento è per il Testo Unico (Dpr 380/2001) come modificato dal Decreto appena emanato (DL 40/2010).
Queste Regioni potranno comunque decidere di legiferare a riguardo, ma intanto si può ristrutturare senza DIA.
Sono interventi di manutenzione straordinaria di interni ed edifici in generale:
- lo spostamento di tramezzi interni,
- i lavori di adeguamento e integrazione dei servizi igienici e delle cucine,
- la costruzione e il cucine;
- costruzione di scale interne;
- ripostigli soppalcati;
- ricostruzione dei pavimenti con rinforzo delle solette,
- la sostituzione di infissi con materiali diversi,
- il rifacimento dei manti di copertura con nuovi materiali,
- il ripristino delle facciate con nuovi materiali,
- le opere accessorie tra cui centrali termiche e ascensori;
- il rifacimento dell’impianto idrico o elettrico.
In merito ad opere esterne:
- movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell'attività agricola;
- opere dirette a soddisfare esigenze temporanee e a essere rimosse entro 90 giorni dalla fine delle attività;
- serre mobili stagionali, senza strutture in muratura, funzionali all’attività agricola;
- le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
- l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici;
- la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Gli interventi non possono:
- riguardare le parti strutturali dell’edificio;
- incrementare il numero delle unità immobiliari;
- incrementare i parametri urbanistici (volumetrie e superfici).
Dovranno essere rispettate:
- le disposizioni regionali più restrittive;
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- le altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, ovvero:
- norme antisismiche;
- norme di sicurezza;
- norme antincendio;
- norme igienico-sanitarie;
- norme sull’efficienza energetica.
- le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La procedura
Prima dell’inizio degli interventi (ad esclusione delle serre mobili e dei movimenti di terra), sarà necessario informare il Comune, anche per via telematica, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie e, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, l’indicazione dell’impresa che eseguirà i lavori.
Il rispetto delle diverse Norme di settore e tecniche non è più attestato da Tecnico incaricato, ma direttamente dalla Proprietà, che si sarà studiato per bene il tutto...
Queste a loro volta si suddividono tra quelle che hanno norme coerenti al Testo Unico, in cui la liberalizzazione è automatica, così come quelle che hanno leggi a riguardo antecedenti alla sua pubblicazione.
Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Puglia
non avendo una legge regionale in materia, il riferimento è per il Testo Unico (Dpr 380/2001) come modificato dal Decreto appena emanato (DL 40/2010).
Queste Regioni potranno comunque decidere di legiferare a riguardo, ma intanto si può ristrutturare senza DIA.
Sono interventi di manutenzione straordinaria di interni ed edifici in generale:
- lo spostamento di tramezzi interni,
- i lavori di adeguamento e integrazione dei servizi igienici e delle cucine,
- la costruzione e il cucine;
- costruzione di scale interne;
- ripostigli soppalcati;
- ricostruzione dei pavimenti con rinforzo delle solette,
- la sostituzione di infissi con materiali diversi,
- il rifacimento dei manti di copertura con nuovi materiali,
- il ripristino delle facciate con nuovi materiali,
- le opere accessorie tra cui centrali termiche e ascensori;
- il rifacimento dell’impianto idrico o elettrico.
In merito ad opere esterne:
- movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell'attività agricola;
- opere dirette a soddisfare esigenze temporanee e a essere rimosse entro 90 giorni dalla fine delle attività;
- serre mobili stagionali, senza strutture in muratura, funzionali all’attività agricola;
- le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
- l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici;
- la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Gli interventi non possono:
- riguardare le parti strutturali dell’edificio;
- incrementare il numero delle unità immobiliari;
- incrementare i parametri urbanistici (volumetrie e superfici).
Dovranno essere rispettate:
- le disposizioni regionali più restrittive;
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- le altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, ovvero:
- norme antisismiche;
- norme di sicurezza;
- norme antincendio;
- norme igienico-sanitarie;
- norme sull’efficienza energetica.
- le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La procedura
Prima dell’inizio degli interventi (ad esclusione delle serre mobili e dei movimenti di terra), sarà necessario informare il Comune, anche per via telematica, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie e, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, l’indicazione dell’impresa che eseguirà i lavori.
Il rispetto delle diverse Norme di settore e tecniche non è più attestato da Tecnico incaricato, ma direttamente dalla Proprietà, che si sarà studiato per bene il tutto...
Commenti