Sulla base dell’art.25 della manovra finanziaria 2010, è entrato in vigore dal 1°luglio, l’assoggettamento a ritenuta del 10%, a titolo di acconto dell’ imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, dei compensi corrisposti mediante bonifici bancari o postali per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
In sostanza per usufruire delle detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni o del 55% sugli interventi per il risparmio energetico è obbligatorio il pagamento mediante bonifico, per cui la ritenuta d’acconto verrà operata dalla banca del beneficiario del bonifico all’atto di accreditamento delle somme a favore dello stesso.
Quindi l’impresa che effettua lavori per i quali il committente intenda richiedere la detrazione d’imposta del 36% o del 55% si vede sottrarre l’importo percepito del 10% a titolo di ritenuta d’acconto, direttamente all’atto dell’accredito in banca del bonifico da parte del committente.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento per la definizione delle tipologie dei pagamenti e degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
Incentivi 55% - Lettera Circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 21/E
Novità sostanziali:
Data di fine lavori per interventi che non richiedono collaudo: si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa; non è ammessa autocertificazione del proprietario.
Sostituzione del portone di ingresso: l’intervento è riconducibile alla sostituzione di infissi, perché anche per il DPR 59/2009 le chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive di infissi, considerando le parti opache e trasparenti che le compongono devono rispettare i limiti di trasmittanza previsti per gli infissi.
In sostanza per usufruire delle detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni o del 55% sugli interventi per il risparmio energetico è obbligatorio il pagamento mediante bonifico, per cui la ritenuta d’acconto verrà operata dalla banca del beneficiario del bonifico all’atto di accreditamento delle somme a favore dello stesso.
Quindi l’impresa che effettua lavori per i quali il committente intenda richiedere la detrazione d’imposta del 36% o del 55% si vede sottrarre l’importo percepito del 10% a titolo di ritenuta d’acconto, direttamente all’atto dell’accredito in banca del bonifico da parte del committente.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento per la definizione delle tipologie dei pagamenti e degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
Incentivi 55% - Lettera Circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 21/E
Novità sostanziali:
Data di fine lavori per interventi che non richiedono collaudo: si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa; non è ammessa autocertificazione del proprietario.
Sostituzione del portone di ingresso: l’intervento è riconducibile alla sostituzione di infissi, perché anche per il DPR 59/2009 le chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive di infissi, considerando le parti opache e trasparenti che le compongono devono rispettare i limiti di trasmittanza previsti per gli infissi.
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