Gli impianti eolici possono essere collocati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale della Puglia (Tar) che con sentenza di questo mese precisa che la normativa regolamentare regionale sui piani regolatori per l'installazione degli impianti eolici si applica solo agli impianti di potenza superiore a 60 KW se costituiti da più di un aerogeneratore e agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1MW.
La vicenda ha inizio quando la società Fast wind si vede rigettare dal Comune di Castelnuovo della Daunia la Dichiarazione di inizio attività (Dia) per l'istallazione di un impianto di minieolico. In quanto la collocazione dell'aereogeneratore ricade in un area di classificazione inidonea regolamentata dal Prie (Piano regolatore per installazione di impianti eolici), nello specifico in zona caratterizzata da prevalente interesse ambientale sotto il profilo silvo-faunistico. Il piano, infatti, stabilisce che "le opere non devono interessare lembi boschivi o coltivazioni arboree".
Sta di fatto però, che l'area interessata dall'intervento è agricola e dunque area in cui è possibile installare il minieolico.
continua
La vicenda ha inizio quando la società Fast wind si vede rigettare dal Comune di Castelnuovo della Daunia la Dichiarazione di inizio attività (Dia) per l'istallazione di un impianto di minieolico. In quanto la collocazione dell'aereogeneratore ricade in un area di classificazione inidonea regolamentata dal Prie (Piano regolatore per installazione di impianti eolici), nello specifico in zona caratterizzata da prevalente interesse ambientale sotto il profilo silvo-faunistico. Il piano, infatti, stabilisce che "le opere non devono interessare lembi boschivi o coltivazioni arboree".
Sta di fatto però, che l'area interessata dall'intervento è agricola e dunque area in cui è possibile installare il minieolico.
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