La Scia della Dia

La SCIA sostituisce la DIA in tutte le norme nazionali e regionali nelle quali risulta citata. Quindi la DIA è stata del tutto annullata. Inizialmente la SCIA doveva essere utilizzata solo da chi intendeva iniziare una attività imprenditoriale o commerciale. Ma nel corso della discussione in Parlamento, il Governo ha ritenuto applicabile la SCIA anche all'edilizia. La cosa non è del tutto chiara. E' possibile che prossimamente saranno emanate precisazioni in merito, anche a seguito di iniziative di alcune Regioni che sono contrarie o perplesse per l'applicazione della SCIA all'edilizia. Ma al momento, l'indicazione del Governo fa testo.

La fine della DIA avviene a distanza di pochi mesi da un lungo dibattito sulla semplificazione della manutenzione straordinaria, che si era concluso con la approvazione della legge 22.5.2010 n.73, che all'art.5 ha abolito la DIA per i lavori di manutenzione straordinaria negli edifici esistenti che non interessino le strutture portanti.

La Segnalazione di inizio di attività sostituisce ogni autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente da accertamento di requisiti. Inoltre non si applica in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La Segnalazione deve essere integrata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. I pareri di enti sono sostituiti da autocertificazioni, salvo le verifiche successive degli enti.

L'attività può essere iniziata subito. L'amministrazione ha 60 giorni per contestare la regolarità della Segnalazione e fermare i lavori. Decorsi i 60 giorni, può intervenire solo in presenza di gravi danni per il pubblico interesse. VEDI

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