Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati*, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività agricole. Rientrano fra tali attività: a) dare ospitalità, nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ovvero in locali a ciò destinati siti all'interno dell'azienda agricola, o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori all'interno dell'azienda stessa; b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri ( il 75% della materia prima deve provenire dalla propria azienda o da aziende agricole ad essa collegate); c) svolgere attività ricreative, culturali e didattiche, nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, ivi inclusa l'organizzazione di fattorie didattiche; d) svolgere, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippo-turismo finalizzate alla corretta fruizione e conoscenza del territorio, nonché attività rivolte alla degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino; e) vendere direttamente prodotti aziendali, anche previa degustazione degli stessi. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzioni dello stesso. La edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento igienico-sanitario delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse.
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