Definizioni per il PSR regione umbria

DEFINIZIONI
Località abitata 1 : area più o meno vasta di territorio sulla quale sono situate una o più
case, raggruppate o sparse. Le località abitate sono classificate in:
􀁸 centri abitati : La località abitata caratterizzata dalla presenza di case
contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di
continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la
condizione di una forma autonoma di vita sociale.
􀁸 nuclei abitati : La località abitata caratterizzata dalla presenza di case
contigue o vicine con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri,
spiazzi, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non
superi i 30 metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso
e la più vicina delle case sparse e purché sia priva del luogo di raccolta che
caratterizza il centro abitato.
􀁸 case sparse :la località abitata caratterizzata dalla presenza di case
disseminate nel territorio comunale a una distanza tale tra loro da non poter costituire
né un nucleo né un centro abitato.
Edificio 2: insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi, architettonici e decorativi,
reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo e terra una entità
strutturalmente autonoma ed esteticamente omogenea, sia isolata o parzialmente collegata
ad edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari o parti di esse,
______________________
1 Definizioni ISTAT tratte da http://www.istat.it/cgi-bin/glossario/indice.pl
2 Le definizioni riportate sono in parte tratte dall’allegato “A” all’atto di indirizzo approvato con D.G.R. n.420 del 19/3/2007,
indipendentemente dal regime delle proprietà (Per ulteriori precisazioni in merito alla
definizione di “edificio” si rimanda all’ art 5 della DGR n. 420 del 19/3/2007)
Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente3 integra : edifici tipologicamente ricorrenti
di origine storica, realizzati ed eventualmente modificati o ristrutturati in epoca comunque
anteriore alla seconda guerra mondiale che presentano, insieme ad elementi di particolare
pregio o qualità storico artistica, un sistema organico e prevalentemente integro per
materiali, tecniche costruttive, tipologie architettoniche e decorative, tale da rappresentare,
sia individualmente che in rapporto al contesto in cui sono inseriti, una caratteristica
testimonianza della tradizione e della cultura edilizia locale. Si precisa che la definizione
riportata è tratta dall’allegato “A” “Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente , D.G.R. n.420 del 19/3/2007. Sono comunque compresi gli edifici
corrispondenti o assimilabili alle tipologie descritte nel Repertorio (art 2 dell’allegato “A”
all’atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 420 del 19/3/2007), costituiti, in massima parte,
da elementi costruttivi, architettonici e decorativi rappresentati nel repertorio medesimo.
Es: casa colonica, villa o casa padronale di campagna, casa colombaia, casa a schiera
unifamiliare, casa torre, casa medioevale.
Edilizia storico produttiva4 : manufatti storicamente utilizzati per attività produttive
agricole che presentano particolari caratteristiche tecniche, costruttive e tipologiche di
interesse storico e architettonico, attualmente anche in condizioni di degrado o disuso da
utilizzarsi per finalità diverse da quelle originarie.
Es: mulini a grano ed olio, essiccatoi, granai, cantine, fienili, capanna in muratura, stalla e
fienile.
Spazi aperti e aree inedificate di pertinenza degli edifici esistenti5: Sono comprese le
aie, le corti , i cortili, le chiostrine, i giardini, gli orti, le strade private ed ogni altra superficie
che, pur occupata da manufatti precari, è comunque libera da volumi e strutture edilizie
permanenti e risulta in un rapporto di contiguità fisica e dipendenza funzionale con l'area
di sedime di un edificio esistente, in modo da costituire effettivamente o potenzialmente una
pertinenza esclusiva dell’edificio medesimo.
Sono compresi elementi architettonici storico-tradizionali quali fontane, lavatoi, forni, muri di
recinzione, ingressi.
Manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d’uso, e inoltre le
opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti (art. 3 comma 1
punto b L.R. 1/2004);
Interventi di restauro e di risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica
delle aperture (art. 3 comma 1 punto c L.R. 1/2004);
Interventi di ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la sostituzione degli
_______________________________
4 Idem
5 Idem
Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 33 del 21 luglio 2010 7
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e
impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne, nonché la modifica del
numero delle unità immobiliari e delle superfici utili interne. Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria, sagoma e area di sedime preesistenti, fatte salve le
sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi
di prevenzione sismica e per l'installazione di impianti tecnologici (art. 3 comma 1 punto c
L.R. 1/2004 );.
Per le definizioni delle tipologie edilizie si rimanda alla D.G.R 420 del 19/3/2007 e per le
tipologie di intervento alle leggi, normative vigenti e discipline vigenti(es. L.R. 1/2004 ,
D.G.R 420 del 19/3/2007)
Per le definizioni e procedure di carattere generale si rimanda alla D.G.R n 392 del
16/04/2008 disponibile sul sito www.regione.umbria.it

Commenti